La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e' quello dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991 e l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' d occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l esercizio in forma associata dell impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno che sara' predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La societa', valendosi prevalentemente dell attivita' lavorativa dei soci cooperatori e delle altre categorie di soci previste dalle normative che regolano questa materia (legge n. 142/2001) e nell ambito precipuo delle finalita' sociali enucleate dall art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, si propone in proprio o per conto terzi: a) centri di salute mentale; b) presidi per il trattamento delle dipendenze; c) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali; d) presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici; e) strutture residenziali psichiatriche; f) strutture residenziali e diurne per il trattamento dei disturbi alimentari, per il trattamento dell'autismo e per il trattamento dell'alzheimer; g) strutture di riabilitazione e strutture educativo -assistenziali per tossicodipendenti; h) residenze sanitarie medicalizzate,terapeutiche, riabilitative ed assistenziali; i) nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette; j) centri semiresidenziali; k) centri residenziali cure palliative (hospice); l) tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semi residenziali per giovani in difficolta', soggetti in disagio sociale, persone con disturbi mentali, ex tossicodipendenti, per ex-detenuti, adulti in difficolta' e disabili. M) consulenza e formazione sui temi dell'intervento psichiatrico, sulla disabilita' e sul lavoro psicosociale n) servizi educativi quali istituti educativi, scuole di ogni ordine e grado, nonche' centri di formazione. La cooperativa potra' partecipare a gare d appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla unione europea, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione e dell economia sociale. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545-septies del codice civile.