Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, il consorzio ha come oggetto: a) l'acquisto, anche all'estero, e lo stoccaggio di prodotti petroliferi e petrolchimici, combustibili chimici, liquidi, solidi e gassosi, anche grezzi, finiti e da lavorare presso terzi, nonche' l'assegnazione e/o la rivendita di tali prodotti ai soci; b) la fornitura dei suddetti prodotti e/o al gestione del riscaldamento a favore di enti pubblici, societa', associazioni o privati, da effettuare attraverso i soci; c) la costruzione e/o la gestione di impianti di riscaldamento e termosanitari in genere di qualsiasi specie, da eseguirsi attraverso le organizzazioni dei soci; d) la partecipazione a gare di appalto di enti pubblici o privati per le forniture di cui alle precedenti lettere o per forniture affini o analoghe; e) l'acquisto degli arredi, attrezzi, macchinari ed in genere strumenti necessari per lo svolgimento dell attivit propria dei soci, nonche' l'assegnazione e/o rivendita di tali beni ai soci; f) l'assistenza ai soci nell esercizio della loro attivita' commerciale e l'organizzazione di opportune forme di consulenza e di formazione; g) la costruzione, l'acquisto e/o l'affittanza di immobili e impianti atti al conseguimento degli scopi sociali; h) la ricerca e la tecnologia nel campo del risparmio energetico e delle fonti di energia alternativa; i) lo svolgimento di qualsiasi altra attivita' volta a favorire, direttamente od indirettamente, il raggiungimento del proprio scopo sociale da parte dei soci o dei soggetti che intendano diventarlo, fornendo ad essi la necessaria assistenza tecnica ed operativa, amministrativa, finanziaria e gestionale in ogni campo ritenuto opportuno o semplicemente utile al piu' efficace perseguimento dei propri programmi sociali. J) svolgere direttamente o indirettamente ogni attivita' volta a fornire assistenza in materia finanziaria ed operativa ai propri soci, garantendo ad essi, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia, tutto il necessario supporto in materia di: -rapporti con banche ed istituti di credito, diretti all'ottenimento di specifiche condizioni operative, affidamenti, prestiti e mutui; -rapporti con pubbliche amministrazioni in materia di assistenza contrattuale, tecnica e legale, nonche' per quanto attiene alle pratiche dirette all'ottenimento di contributi previsti da specifiche disposizioni; -rapporti con compagnie assicuratrici. Il consorzio potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attivita' finanziaria riservata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e d. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all' attivita' sociale; b. Costituire ed essere socio di societ per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, nonche' stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all art. 2545-septies del c. C. ; c. Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui il consorzio aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d. Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; e. Adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; f. Emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto; g. Istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti in favore dei soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell oggetto sociale con esclusione di ogni forma di raccolta del risparmio, e non nei confronti del pubblico. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
Parole chiave
Materia (fisica)
Tecnologia
Rapporto giuridico
Attrezzo
Bene immobile
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Ragione sociale
Consorzio Indipendente Rivenditori Olii Minerali Societa' Cooperativa In Forma Abbreviata "C.I.R.O.M." In Liquidazione