La predisposizione di mezzi e servizi atti alla gestione di ambulatori attrezzati per l'esercizio delle attivita' di diagnosi medica e chirurgica da parte di medici, chirurghi ed odontoiatri abilitati, con esclusione di ogni attivit inerente alla legge 25 novembre 1939 n. 1815. Essa in via residuale e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale puo' svolgere anche le seguenti attivita', sempreche' le stesse non assumano il carattere della prevalenza e non siano svolte "nei confronti del pubblico": - acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in altre societa' o imprese di qualunque natura, purche' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2361 codice civile, - prestare avalli, fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi.