A) la produzione e commercializzazione di energia elettrica; b) l'esecuzione di tutte le attivita' di "esercizio impianti" e per l'erogazione di "servizi energia" coerentemente a quanto previsto dalle vigenti leggi e la fornitura di tutti i beni e servizi connessi alle attivita' stesse; c) servizio idrico integrato a canone zero; d) l'erogazione di servizi per il riscaldamento e per il condizionamento dell'aria, la gestione dei servizi di distribuzione dell'acqua calda e fredda, del vapore e la manutenzione ed installazione delle relative apparecchiature; e) l'esecuzione di servizi di manutenzione civile, meccanica, elettrica e di impianti tecnologici speciali con affidamento in separati appalti o con forme di garanzia dei risultati "global service" (norme uni); f) la progettazione, l'esecuzione in appalto o in concessione di opere pubbliche o private, per la fornitura, costruzione, esercizio e la manutenzione di impianti tecnologici e speciali, impianti di climatizzazione, impianti elettrici, impianti per l'edilizia scorporati dall'opera principale, impianti tecnici, di ventilazione e condizionamento, impianti igienici e idrotermosanitari, impianti telefonici, radiotelefonici, telecomunicazioni e impianti di trasmissione dati e quant'altro sopra connesso; g) la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti di teleriscaldamento con relativa fornitura e vendita di energia; h) lo svolgimento delle fasi e delle attivita' relative alla produzione di energia, con la progettazione, la costruzione e manutenzione di impianti e anche mediante gestione di impianti, di proprieta' o di terzi, ai sensi ed agli effetti dell'art. 23 della legge 09. 01. 1991, nr. 9 e delle norme che disciplinano l'attivita' di produzione dell'energia elettrica; i) la ricerca, la progettazione, l'innovazione tecnologica ed organizzativa, l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita di qualsiasi fonte di energia per usi familiari, artigianali, industriali, agricoli e commerciali nonche' la progettazione, costruzione, compravendita ed esercizio dei relativi impianti, smaltimento rifiuti, gestione acquedotti. Per la realizzazione dei propri fini, la societa' puo' partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese e compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare connessa all'attivita' sociale in quelle forme e con quelle modalita' che siano riconosciute piu' convenienti ed utili dall'organo amministrativo, anche assumendo o concedendo, in via non prevalente, partecipazioni azionarie, interessenze e quote in altre societa', aziende od enti sia direttamente sia indirettamente, ed anche sotto forma di sovvenzioni od associazioni, sia in italia sia all'estero. La societa' puo' prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili ed ogni altra disposizione sugli immobili di proprieta' ritenuta opportuna dall'organo amministrativo, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, purche' dette operazioni siano relative allo sviluppo dell'oggetto sociale. E' espressamente escluso in via prevalente sia l'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2 , del decreto legislativo 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197, sia le attivita' di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 nonche' le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93. In particolare si dovra' avere riguardo al disposto di cui al decreto legislativo di recepimento delle direttive ue in materia di servizi d'investimento, approvato il 12 luglio 1996 dal consiglio dei ministri ed entrata in vigore il 1 settembre 1996.