La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata e lo "scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'impresa in favore della quale prestano la propria attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori che prestano la loro attivita' lavorativa in favore della cooperativa, in forza del vincolo sociale, viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la societa' ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivita' mutualistica, l'organo amministrativo potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitaario italiano e piu' in generale alla diffuzione del movimento cooperativo e mutualistico. Per cio' stesso la cooperativa aderisce alla lega nazionale cooperative e mutue ed ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio di amministrazione potra' aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale adrente alla lega nazionale cooperative e mutue, nonche' ad altri organismi economici o sindacali, che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita al comma precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto: 1) portierato ed altre mansioni inerenti la gestione di stabili pubblici e privati, inclusa la piccola manutenzione e le pulizie; 2) guardianaggio, custodia, vigilanza non armata, controllo accessi e posteggio a stabili o altri beni pubblici e privati; 3) ricezione clienti e comunicazione interna ed esterna anche in lingua estera presso stabili, altri edifici sia pubblici che privati e presso fiere e spazi espositivi pubblici e privati; 4) portineria, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico presso fiere e spazi espositivi pubblici e privati anche in lingua estera; 5) gestione di musei, biblioteche, mostre ed archivi di enti, istituti, fondazioni, pubblici e privati, allo scopo di provvedere alla guardiania ed alla custodia non armata; 6) gestione di centri ricreativi, ludoteche, animazione in quartieri e servizi di sorveglianza bambini (baby-sitting); 7) gestione di soggiorni, campeggi, alberghi, case alloggio, ostelli, guide turistiche e simili; 8) organizzazione e gestione di congressi, corsi, conferenze e seminari; 9) servizi di promozione commerciale (promotion) e di consulenza sull'esposizione dei prodotti (merchandising) in centri commerciali o altri punti vendita; 10) interventi di manutenzione ordinaria, piccole riparazioni e prevenzione incendi; 11) servizi di guardiania e custodia, con ausilio di unita' cinofile, presso stabili o altri enti pubblici e privati; 12) servizi di fattorinaggio, smistamento posta interna, autista e consegna documenti, disbrigo di pratiche amministrative, espletamento di pratiche per conto terzi. Servizi aziendali in genere; 13) servizi di inserimento dati su pc, servizi di archiviazione, battitura testi, stesura verbali e documenti, servizio di mailing, riproduzione documenti e invio fax; 14) servizi di telemarketing e gestione di centri di assistenza alla clientela con l'istituzione di numeri verdi e servizi di gestione di "call center"; 15) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla cee, dallo stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonche' finanziamenti e contributi disposti da enti e organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione . La cooperativa potra' inoltre svolgere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ritenute necessarie ed utili al conseguimento degli scopi sociali. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra' inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Il tutto con le attrezzature e l'organizzazione fornite dalla cooperativa ed in ottemperanza alle norme del d. P. R. 30 aprile 1970, n. 602. E' tassativamente vietato l'esercizio delle attivita' riservate ai sensi del d. Lgs. 58/98, legge 197/91 e d. Lgs. 385/93. Rimane espressamente vietato alla societa': - l'esercizio d'attivita' professionale riservata, ivi compresa la consulenza fiscale e tributaria; - la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/1974 successive modifiche; - l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'art. 4 comma 2 della legge 05/07/1991 n. 197; - l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal ministero del tesoro con decreto 27/09/1991, n. 227. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c. C.
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