L'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola in genere ai sensi dell'art. 2135 codice civile, comprese nell'attivita' agricola le attivita' connesse come ivi definite, e l'attivita' di ricezione ed ospitalita' nei limiti di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 96. La societa' potra' pure compiere qualunque operazione anche finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria od utile per il raggiungimento dello scopo sociale, con espressa esclusione delle attivita' di intermediazione mobiliare e finanziaria nei confronti del pubblico. Essa potra' assumere partecipazioni anche azionarie in altre societa' od imprese, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, purche' la detta attivita' venga svolta in via meramente strumentale. Essa potra' inoltre, sempre in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, stipulare mutui, concedere garanzie anche ipotecarie, avalli e fidejussioni, anche a favore di terzi escluso comunque l'esercizio dell'attivita' bancaria ed assicurativa.