Dati societari La Ligure Facchini Società Cooperativa
Dipendenti
882
Età
44 anni
Azienda operativa dal 1980
Esponenti
Leonardo Rossi
Descrizione La Ligure Facchini Società Cooperativa
La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: area di intervento "a" - facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori di mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) con esclusione degli appartenenti alle compagnie portuali come tali riconosciuti dalla autorita' marittima ai sensi del codice della navigazione; - trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo, di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli e simili); di merci per conto terzi (autotrasportatori, carrellisti, autosollevatori, gruisti, trattoristi e simili; - attivita' preliminari e complementari del facchinaggio (insacco, pesatura, legatura, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa e simili; - attivita' accessorie alle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili; - attivita' varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili. (g. U. N. 209 del 20 agosto 1970). Ed ancora: gestione relativa agli ordini in arrivo ed in partenza, rimozione forzata di veicoli a mezzo carro attrezzi, pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale. Ai soci cooperatori subordinati esercenti le attivita' indicate nel sopracitato elenco si applicano le forme di assistenza e previdenza secondo le norme del decreto del presidente della repubblica 30 aprile 1970 n 602. Ogni eventuale ampliamento delle attivita' previste dal decreto di cui sopra verra' automaticamente compreso nell'oggetto sociale. Area di intervento "b" in conformita' di quanto previsto dallo scopo mutualistico (art. 2511 del c. C. ) in modo particolare laddove si sensibilizza il problema di ridurre la disoccupazione la cooperativa si pone, anche, come oggetto una diversificazione delle attivita' e precisamente: - progettazione, installazione ed assistenza di impianti di condizionamento, riscaldamento, refrigerazione, telefonici, di illuminazione, antincendio, depurazione fumi, insonorizzazione, microclima, allarme, idrici, igienici, sanitari e di tutto quanto previsto dal d. Lgs. 626 per il miglioramento della sicurezza del lavoratore; - progettazione, messa in opera e manutenzione edile ordinaria e straordinaria di stabili ed impianti diversi; - manutenzione acquedotti; - assistenza ad impianti di stoccaggio e distribuzione combustibili, carburanti e lubrificanti; - rifornimento combustibili liquidi e solidi ad enti pubblici e privati; - lettura contatori gas, acqua ed elettricita'; - gestione mense, spacci, circoli aziendali, impianti sportivi, segnaletica stradale orizzontale e verticale, banco di reception con servizio di sorveglianza delle diverse parti dell'edificio in gestione, asili nido, centri di attivita' parascolastiche; - gestione ed allestimento di sale per ricevimenti diversi e congressi; - assistenza domiciliare rivolta alla terza eta', all'infanzia ed ai portatori di handicap; - refezione nelle scuole. - vuotatura e trasporto cassette postali e pacchi postali dalle ricevitorie ai depositi ferroviari. Il decreto n 602 del 30/04/1970 non viene esteso ai soci cooperatori subordinati esercenti le attivita' di cui all'area "b" i quali saranno ben identificati e separati dagli altri. Fermo restando il loro 'status' giuridico di socio. Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente ad esso, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la cooperativa potra', tra l'altro, a titolo esemplificativo: a. Costituire societa' di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre societa', consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, incluse l'acquisto e il rimborso di quote proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di societa' controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai soci cooperatori e da dipendenti delle stesse); effettuare in qualunque forma tutte le iniziative economiche e finanziarie che nel rispetto dello scopo mutualistico della cooperativa siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente competitiva l'attivita' dei soci cooperatori; b. Concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; c. Partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualita' e della solidarieta', acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali, a enti, societa' o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; su deliberazione dell'organo di amministrazione la cooperativa potra' aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi; d. Stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', retta da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea generale dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli soci, nei limiti imperativamente disposti dalla legge; tale raccolta del risparmio, nei limiti anzidetti, sara' effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente; e. La societa', sempre per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi strumentalmente a esso, potra' compiere qualsiasi attivita' mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e utili, purche' nei limiti di legge; f. La societa' potra' emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalita' di collocamento e di estinzione. Gli amministratori possono emettere in una o piu' soluzioni strumenti finanziari nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2526 c. C. Tuttavia la cooperativa puo' offrire in sottoscrizione strumenti finanziari non partecipativi solo a investitori qualificati. E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quella stabilita dall'art. 2514 c. C. O, se inferiore, da disposizioni di legge speciale.
Parole chiave
Società cooperativa
Previdenza sociale
Legge
Combustibile
Economia
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