l'esercizio di attivita' finanziaria sia attiva che passi- va relativamente ad aziende di carattere immobiliare, edilizio, industriale, com merciale e finanziario, con tassativa esclusione di raccolta di depositi a ri- sparmio sotto qualsiasi forma e nei limiti di cui alla legge 23. 03. 1983 n. 77. La societa' potra' fra l'altro: - curare l'organizzazione, la riorganizzazione, la revisione contabile ed economica di aziende di qualsiasi tipo e natura, nonche' assumerne la gestione; - svolgere attivita' di consulenza amministrativa, finan- ziaria, economica bancaria e contabile per aziende di qualsiasi tipo e natura, curandone tutti gli adempimenti conseguenti, nei limiti imposti dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815; - prestare consulenza aziendale, anche con lo svolgimento di studi e/o ricerche di mercato; - gestire centri meccanografici di calcolo per conto proprio e/o di terzi; - effettuare ispezioni e verifiche amministrative; - provvedere alla prestazione diretta o al reperimento di garanzie e di finanzia menti per conto e/o nell'interesse e/o a favore di terzi previa copertura da par te del terzo pari all'importo della garanzia prestata; - custodire pegni in qua- lita' di terzo depositario; - promuovere la costituzione anche mediante pubblica sottoscrizione, il potenziamento e la concentrazione di aziende similari, ovvero aventi per oggetto attivita' industriali, commerciali e terziarie, anche se co- stituite sotto forma di cooperative e/o mutue; - provvedere al collocamento di titoli pubblici e privati; - assumere l'amministrazione di beni mobili ed immobi li di titoli e di valori per conto di terzi, oltre che l'amministrazione di lega ti, di beni assenti di donazioni, di eredita', di fondazioni, nonche' di fondi di quiescienza del personale di enti e di societa'; - assumere la rappresentanza di azionisti e/o di obbligazionisti.