Il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, ortofrutticoli, di drogheria, panetteria e pasticceria e in genere tutti i prodotti di cui alle tabelle merceologiche previste dal decreto ministeriale 30 agosto 1971 e successive modifiche. Essa potra' compiere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, nonche' assumere non ai fini del loro collocamento, partecipazioni ed interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso direttamente o indirettamente al proprio.