la cooperativa ha scopo mutualistico e con esclusione di ogni finalita' speculativa si propone l'esercizio delle attivita' di seguito elencate, che potra' svolgere anche con terzi e per le quali si avvale prevalentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2512 c. C. , nello svolgimento della sua attivita', delle prestazioni lavorative di soci o degli apporti di beni o servizi da parte dei soci: - il commercio al dettaglio o all'ingrosso, anche online e con macchinari automatici, import ed export, di qualsiasi articolo alimentare e non alimentare ed in particolare, senza che l'elencazione sia da considerarsi tassativa: - bomboniere, torte, dolciumi, confetti e confetteria in genere; - articoli da regalo e per fumatori; - oggetti preziosi, oggetti e articoli in ceramica e vetro, bigiotteria e chincaglieria; - articoli di vestiario, maglieria, camiceria di qualunque genere; - biancheria intima e non; - calzature, pelletterie ed articoli in pelle e cuoio di qualunque genere anche da viaggio (cappelli, ombrelli, guanti e cravatte); - prodotti tessili di qualunque genere anche per l'arredamento della casa; - mobili e articoli casalinghi compresi lampadari e quadri; - prodotti di profumeria e di cosmesi; - giochi e giocattoli compresi articoli pirotecnici e per le feste. La cooperativa ha facolta' di raccogliere versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito e con o senza obbligo di rimborso, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti con particolare riguardo a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione i versamenti ed i finanziamenti effettuati dai soci in favore della societa' devono considerarsi infruttiferi. E' attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c. C. .