La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito legge 130/99), realizzate mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, finanziato attraverso l'emissione di titoli in base all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 130/99, ovvero mediante l'erogazione di un finanziamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 130/99, con modalita' tali da escludere l'assunzione di qualsiasi rischio di credito da parte della societa'. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge 130/99, la societa' potra', altresi', compiere le operazioni finanziarie accessorie finalizzate esclusivamente al buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonche' le operazioni di reinvestimento, in altre attivita' finanziarie, dei proventi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli dalla medesima emessi nel contesto della cartolarizzazione. La societa' potra' inoltre, in presenza delle condizioni stabilite per ciascuna operazione di cartolarizzazione e a vantaggio di portatori dei titoli dalla medesima emessi nell'ambito della stessa, cedere a terzi i crediti acquistati. In conformita' alle disposizioni della legge 130/99, i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.