La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata. L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza del carattere mutualistico di cui al precedente capoverso nella nota integrativa e nelle relazioni accompagnatorie al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'art. 2513 cod. Civ. . La societa', in ragione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualit prevalente, che intende mantenere: non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti calcolato sul capitale sociale effettivamente versato; non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento. La cooperativa ha per oggetto, nell'ambito del settore dell'attivita' edile, l'istituzione fra le imprese consorziate di una organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento delle rispettive attivita', allo scopo di promuovere lo sviluppo , la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi delle aziende associate. La societa' consortile potra' agire nel settore dell'attivita' edile e in special modo in quello della posa in opera dei pavimenti e rivestimenti. Per il raggiungimento dei suoi scopi potra': a) assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da qualsiasi ente pubblico nonche' da privati, l'appalto di lavori edili per eseguirli direttamente o indirettamente o per farli eseguire da soci consorziati; b) provvedere alla fornitura, anche tramite la locazione, ai soci consorziati su loro richiesta, dei materiali, delle attrezzature, dei macchinari, degli impianti, degli immobili e di quant'altro necessario alla loro attivita'. C) fornire ai soci consorziati consulenza tecnica per il continuo aggiornamento dei loro metodi di produzione; d) fornire ai soci consorziati consulenza legale, finanziaria tributaria ed amministrativa in genere; e) provvedere a mezzo di un proprio ufficio tecnico, o tramite professionisti qualificati, su richiesta dei soci consorziati, alla direzione dei lavori, alla redazione dei progetti e dei relativi compiti economici, nonche' all'assistenza tecnica di cantiere; f) effettuare ricerche di mercato, promuovere studi e realizzare campagne a carattere pubblicitario, concedere ed assumere mandati di agenzia e rappresentanza di ogni tipo; g) svolgere servizi amministrativi ed elaborazione di dati tecnici e contabili a favore dei soci consorziati; h) assistere e rappresentare i soci consorziati nei loro rapporti con enti pubblici e privati, istituti di credito di ogni tipo, fornitori, committenti e terzi in genere; i) costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art. 2545-septies cod. Civ. ; l) concedere avalli, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci. La cooperativa potra' compiere inoltre tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dal regolamento interno appositamente approvato dall'assemblea sociale.