Nel rispetto della normativa vigente, ogni attivita' agricola che possa esse- re ricompresa nell'art. 2135 del codice civile, ed in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) la coltivazione di terreni agricoli di qualsiasi genere e natura, a qual- siasi titolo, la gestione di aziende agricole, sia di proprieta' che in af- fitto nonche' in forza di altri idonei rapporti contrattuali, con particolare riferimento alla produzione ortofrutticola, colture floreali e prodotti biomedicali da coltivare sia come colture protette in complessi di serre sia in campo aperto, l'allevamento del bestiame, l'itticoltura, la silvicoltura, ecc. ; b) l'esercizio di attivita' dirette alla produzione, raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione , l'industrializzazione, la commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto dei prodotti di fattoria ivi compresi gli alcoolici i biocarburanti, quelli di giardinaggio nonche' di concimi, fertilizzanti, anticrittogamici, ecc. ; c) l'attivita' di sperimentazione e ricerca tramite l'impianto di vivai, cam- pi di prova e dimostrativi; d) la trasformazione di terreni agricoli, nonche' l'esecuzione di opere ed impianti tendenti al miglioramento ed alla valorizzazione de gli stessi; e) lo svolgimento di attivita' dirette alla fornitura di beni e/o servizi per l'agricoltura, di qualsiasi tipo, per conto di terzi; f) il servizio di autotrasporto merci anche per conto terzi, nei limiti di cui all'art. 2135, terzo comma, del codice civile; g) l'attivita' di agriturismo. Fra le attivita ' connesse all'attivita' agricola, ai sensi del comma 3 del- l'art. 2135 c. C. Ed altresi' ai sensi dell'art. 1, comma 369, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) rientra anche la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e foto- voltaiche, nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agrico- li provenienti prevalentemente dal fondo. Essa puo' compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conse- guimento dell'oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di avalli, fidejus- sioni e di ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi, non- che' l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre so- cieta' od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.