87.30.00:
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Employees
882
Age
~ 1 year
Company active from 2021
Directors
Mario Bianchi
The company
Description
Sanitari ed educativi" di cui all'art. 1 lettera a della legge 381/91. La societa' cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La societa' cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La societa' cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attivita' la societa' cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa. La societa' cooperativa si propone dunque, compatibilmente con i mezzi a disposizione, di svolgere in modo organizzato le attivita' inerenti l'oggetto sociale coinvolgendo i soci e contribuendo alla loro educazione, qualificazione morale, culturale, professionale e materiale. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente