Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n 99, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n 101, la societa' ha quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in specifico la coltivazione e conduzione di fondi rustici sia di proprieta' propria, sia dei soci, sia in comodato, che in affitto, l'allevamento di animali, la silvicoltura, acquacoltura, l'attivita' agrituristica, nonche' in genere le attivita' connesse previste all'art