Art. 3) - la societa' ha per oggetto: - assegnare a ciascuno socio il godimento, in regime di proprieta' individuale, di un al- loggio di caratteristiche economiche per uso abitativo con esclusione di ogni altra de- stinazione. Tale scopo potra' essere conseguito attraverso la costruzione e/o l'acquisto dei fab- bricati sociali, secondo i criteri ed in conformita' della legislazione vigente in materia cooperativistica e di quella successiva, e sempre con il rispetto dei principi della mu- tualita' e della previdenza, escluso qualsiasi scopo di lucro. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la societa' potra': a) acquistare, anche a mezzo permuta, aree, costruirvi case sia direttamente che in economia, che concedendo cottimi ed appalti; b) utilizzare il diritto di superficie su aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni od altri enti, societa' o privati; c) acquistare fabbricati da demolire, ricostruire od ultimare; d) ricevere finanziamenti o prestiti dai soci, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge; e) compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento e comunque ne- cessarie al raggiungimento dello scopo sociale, comprese le aperture di conti corren- ti, le emissioni di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari e che dare il contributo ed il concorso dello stato o di altre persone fisiche e giuridiche "socie". La societa' potra' inoltre: f) provvedere nei modi stabiliti dall'apposito regolamento all'assegnazione degli allog- gi, alla amministrazione degli immobili e degli impianti sociali; g) promuovere ed attuare la mutualita' fra i propri soci e quelli aderenti al centro della cooperazione; h) promuovere e svolgere nei locali della cooperativa ed altrove iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo, con esclusione di ogni fine di lucro; i) procedere alla vendita e locazione anche ai non soci dei locali destinati ad uso di- verso dall'abitazione esistenti eventualmente nei fabbricati, devolvendo i relativi pro- venti nell'esecuzione di lavori e nelle spese necessarie per la gestione sociale secon- do le norme di legge vigenti in materia, applicando gli artt. 7-8-9 del t. U. 28 aprile 1938 n. 1165, l) promuovere e provvedere ad attuare la legge per il risparmio energetico, isolamen- to termico/acustico degli edifici; m) promuovere e provvedere in sede di progettazione di nuovi fabbricati d'abitazione, all'inserimento di alloggi con caratteristiche speciali, destinati alle persone anziane, handicappati, invalidi e mutilati, ecc; ed in relazione a quanto sopra, attuare le leggi in materia con particolare riguardo agli aspetti ed alle umane finalita' delle stesse; n) rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini per il pieno sviluppo della persona umana, secondo la costituzione italiana; o) promuovere e seguire le iniziative per il risparmio casa; p) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitato ai soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitato ai soli soci, ed effettuata e- sclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Tale raccolta e' pertanto tassativamente vietata fra il pubblico sotto ogni forma. La societa' potra' altresi' usufruire, per la realizzazione dei programmi costruttivi, di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, ed in particolare delle leggi e dei bandi regionali emanati ed emanandi per il finanziamento delle costruzioni in base a tali leggi. Nell'ipotesi che venga concesso un contributo in base all'art. 72 della legge n. 865/71 sopracitata per le cooperative a proprieta' indi- visa attraverso le leggi n. 865/71 e n. 457/78 e loro successive modificazioni ed inte- grazioni, gli alloggi facenti parte di costruzioni che hanno usufruito di tale contributo, non potranno in nessun caso essere trasferiti in proprieta' ai soci, ne' alienati, ed in caso di liquidazione o scioglimento della societa', dovranno essere trasferiti all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio o secondo leggi vigenti.
Keywords
Law (principle)HousePropertyCooperativeCompetence (law)
Legal Info
Legal name
Societa' Cooperativa Edilizia - Aristea 87
Tax ID
52101122401
Vat number
52101122401
Registered Address
Via
Del Fiume Bianco,
29 ,
00144,
Roma
(Roma)
Digital Marketing Score
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