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- la costruzione dentro e fuori terra, la ricostruzione e il riattamento di immobili civili, industriali, artigianali, agricoli e commerciali, nonche' l'esecuzione, in proprio e per conto terzi, di ogni e qualsiasi attivita' edile in genere; - l'acquisto, la valorizzazione, la vendita, la permuta, la locazione e la sublocazione commerciale, l'amministrazione e la gestione, sia diretta sia per conto di terzi di beni immobili in genere, compresi i terreni agricoli e le aree suscettibili di utilizzazione edificatoria con la realizzazione di lottizzazioni e di ogni e qualsiasi opera di urbanizzazione, sia primaria sia secondaria, nonche' la stipulazione dei relativi atti, contratti, convenzioni e pratiche varie o diverse; - la societa' - attraverso l'acquisizione di quote, di azioni e di obbligazioni ordinarie e convertibili - potra' assumere, sia in italia sia all'estero, non ai fini del collocamento, partecipazioni e interessenze in qualsiasi tipo in societa' ed ente, gia' costituito o da costituirsi, potra' anche gestire le pubbliche relazioni e la promozione dell'immagine dei soggetti e delle imprese partecipate o controllate; - la societa', infine, potra', sempre in funzione del raggiungimento dello scopo sociale, nonche' nelle forme e con le modalita' che siano riconosciute piu' convenienti e utili, effettuare qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, strumentale, ivi compresa la prestazione e il rilascio a terzi, anche per obbligazioni indirette, di avalli, fideiussioni e garanzie reali, potra' effettuare, quali accessorie all'attivita' sociale e mai con carattere prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico, qualsiasi operazione finanziaria, come ogni altra attivita' inerente ed affine, compresi prestiti finanziari di qualsiasi natura ed esclusa tassativamente la raccolta del risparmio tra il pubblico, con la precisazione che le attivita' di cui sopra non potranno mai implicare l'esercizio di intermediazione finanziaria di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e quelle di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 ed essere in contrasto con quanto disposto dal d. L. 3 maggio 1991 n. 143, ne' implicare l'esercizio di attivita' riservate agli iscritti in albi professionali.
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