Art. 3) oggetto sociale 3. 1. La societa' ha per oggetto in via esclusiva l'attivita' di mediazione immobiliare di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39. 3. 2. In relazione a tale attivita' potra' compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo di amministrazione necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, sempre nel rispetto e nei limiti della legge 3 febbraio 1989 n. 39. 3. 3. La societa' potra' inoltre compiere qualsiasi operazione finanziaria necessaria od utile al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la concessione di fideiussioni e garanzie in genere, reali o personali, anche a favore di terzi, nonche' l'assunzione di quote e partecipazioni in enti e/o societa' aventi scopi affini o connessi al proprio, il tutto in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; sono espressamente escluse quelle attivita' che necessitano per il loro esercizio dell'iscrizione in collegi, ordini e albi professionali, nonche' le attivita' finanziarie di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, d. Lgs. 1 febbraio 1993 n. 385 e successive modificazioni e quelle vietate da altre leggi speciali. 3. 4. E' esclusa altresi' qualsiasi forma di raccolta di risparmio fra il pubblico.
Parole chiave
LeggeBene immobileMediazioneOrdine professionaleTesto unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
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Ragione sociale
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