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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e' quello dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 381/1991. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' d occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l esercizio in forma associata dell impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale ai sensi dell art. 1, quarto comma, del decreto legislativo n. 112/2017. Considerata l' attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 1) servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, eccetera ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; 2) coordinamento e gestione di servizi socio-assistenziali generici e qualificati, di servizi sanitari e infermieristici, di prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonche' con organizzazioni di servizi, escluso il diretto esercizio di attivita' riservata a professionisti iscritti in appositi ordini, albi o elenchi; 3) realizzazione e/o gestione di centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani; 4) gestione di ambulatori di prossimita'; 5) gestione di centri di prenotazione privati per visite mediche, per esami specialistici e per prestazioni sanitarie; 6) organizzazione e/o gestione di soggiorni vacanze; 7) istituzione e gestione del telesoccorso, teleassistenza e telemedicina; 8) servizio di segretariato sociale in genere; 9) servizi di pulizia; 10) servizi dedicati all'infanzia e di baby-sitting; 11) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi; 12) promozione in collaborazione con gli enti preposti di studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali; 13) gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap; trasporto ed assistenza igienico-sanitaria nelle scuole; 14) creazione e gestione di centri di accoglienza per ospitalita' diurna e notturna o residenziale temporanea e prestazione dei servizi connessi. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalla vigente normativa, la cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, con esclusione di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico e nei limiti della normativa tempo per tempo vigente. La cooperativa puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni.
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