41.20.00:
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Dipendenti
882
Età
12 anni
Azienda operativa dal 2009
Esponenti
Mario Bianchi
L'azienda
Descrizione
sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della menzionata legge 8 novembre 1991 n. 381; 2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della predetta legge n. 381/1991. La cooperativa realizza, quindi, le finalita' di solidarieta' sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. I rapporti mutualistici, oggetto, lo si ribadisce, di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto: la prestazione di attivita' lavorative ad opera dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori contemplati nell'oggetto sociale della cooperativa, sulla scorta di previsioni del regolamento infra richiamato, finalizzate a definire l'organizzazione di lavoro dei soci medesimi; la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1), lettera a), della suindicata legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni riconducibili all'eta' od alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione ovvero successivamenteall'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione di lavoro dei soci medesimi. La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria peculiare attivita'
Parole chiave
SaluteEducazioneScopo di lucroRapporto di lavoroLegge