Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha scopo consortile e non di lucro e costituisce l'organizzazione comune delle imprese socie consorziate per la disciplina e lo svolgimento delle attivita' ad esse affidate ai sensi del successivo comma 2, mediante il coordinamento, in forma unitaria, delle loro capacita' tecniche, gestionali, amministrative e finanziarie. L'attivita' che costituisce oggetto della societa' consiste nell'attuazione del contratto per la realizzazione del nuovo blocco operatorio e del nuovo laboratorio di emodinamica dell'ospedale del cuore, via aurelia sud montepepe massa (ms) sottoscritto in data 17 (diciassette) agosto 2020 (duemilaventi) dalla fondazione toscana gabriele monasterio, con sede in pisa, via trieste n. C. 41, con raggruppamento temporaneo di imprese mandataria consorzio integra che affida a cmsa, mandanti tecno service, tecnologie civili e industriali s. R. L. E getting s. R. L. Che non fara' parte della societa' consortile e quindi nella regolamentazione dei reciproci rapporti e nella ripartizione delle attivita' in merito all'esecuzione dei lavori, delle forniture e della manutenzione delle apparecchiature oggetto del predetto contratto ad esclusione delle forniture quotate dalla societa' getting in sede di offerta. Alla societa' consortile, dunque, e' demandato il compito di provvedere, sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, all'esecuzione totale o parziale dei lavori descritti in precedenza, ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari od anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di beni e prestatori d'opera e di servizi nonche' con istituti di credito. La societa' consortile potra' pertanto, a titolo esemplificativo e per il raggiungimento del proprio oggetto, sempre per conto e nell'interesse esclusivo dei soci assumere personale, acquistare e vendere macchinari, mezzi, attrezzature, impianti e materiali e beni mobili, stipulare subappalti e contratti per prestazioni di servizi, svolgere qualunque operazione commerciale, finanziaria, bancaria, immobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ponendo in essere gli occorrenti rapporti con terzi e pubbliche amministrazioni. La societa' consortile eseguira' le attivita' attuative dell'oggetto sociale attraverso affidamento ai soci e in via subordinata attraverso contratti di subappalto o sub fornitura formalizzati direttamente fra la societa' consortile ed i terzi prestatori. La societa' consortile garantisce il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, coordina e gestisce le risorse conferite dai soci consorziati o dai terzi, intrattenendo ogni rapporto utile o opportuno per il perseguimento dell'oggetto sociale. La societa' consortile, essendo mero strumento organizzativo delle parti, rimarra' estranea al risultato economico dell'affare, che si produrra' direttamente in capo ai soci consorziati. La societa' consortile fungera' pertanto da autonomo centro di imputazione dei costi, che verranno ribaltati pro-quota ai soci consorziati, cosi' da garantire il costante permanere dell'indispensabile equilibrio economico e finanziario tra i singoli soci consorziati in relazione all'impegno di ciascuno. La societa' consortile puo' altresi' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili ed opportune ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e qualsiasi atto o attivita' che abbia direttamente o indirettamente pertinenza con esso, in via strettamente strumentale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, nel pieno rispetto delle norme di legge. La societa' potra' anche concedere fidejussioni, prestare avalli, contrarre atti di finanziamento a breve, medio e lungo termine, stipulare mutui fondiari ed edilizi, garantiti o non da ipoteca, concedendo idonee garanzie reali e personali, trattare ed accettare fidi, fare qualunque operazione bancaria attiva o passiva e concedere garanzie in genere; il tutto nel rispetto delle norme inderogabili di legge in materia. Ai fini del raggiungimento dello scopo, i soci sono tenuti a fornire tutte le risorse finanziarie, occorrenti al perseguimento dell'oggetto sociale ed a ripianare i costi da questa sostenuti e/o da sostenere nei modi e nei termini deliberati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, per soddisfare le esigenze finanziarie della societa', oltre al ricorso al credito esterno, potra' proporre all'assemblea dei soci di deliberare anche la richiesta di ricorso a finanziamenti (ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile) da parte dei soci consorziati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, nei tempi e nei modi che saranno deliberati con le maggioranze di cui all'articolo 11. 2 dello statuto sociale.
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