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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della azienda, continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di lavori ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale. La societa' si propone: - di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito; - di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: ideazione di campagne pubblicitarie, con la creazione e collocazione di pubblicita' per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione. Creazione e strategia di diffusione di pubblicita' esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine pubblicitarie, montaggio pellicole dura trans, montaggio gondole di profumeria, progettazione di sale esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli. Creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi. Trasporto merci conto terzi, pubblico e privato, facchinaggio, traslochi. Piccola ristrutturazione edile, installazione di impianti elettrici in edifici pubblici e privati o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione), manutenzione ordinaria e cura del verde pubblico e privato, giardinaggio. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art. 2545 septies c. C. .
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