Art. 4) il consorzio si prefigge la valorizzazione, la diffusione, la promozione in italia e all'estero dell'immagine turistica del territorio pugliese e piu' specificatamente del comune di monopoli e di tutti quelli confinanti e vicini per tradizioni culturali, al fine di favorire l'incremento dell'afflusso turistico, fornendo cosi' alle imprese ubicate nel territorio, strumenti e mezzi di diffusione dei propri prodotti e servizi eventualmente con un unico marchio e con uno stesso livello standard qualitativo, razionalizzando l'offerta con la creazione di pacchetti in cui le imprese consorziate trovino occasione di sviluppo attraverso la presenza di masse turistiche per tutti i periodi dell'anno. A tal fine il consorzio potra': a) progettare e realizzare in proprio e/o per conto dei consorziati corsi di formazione professionale rivolti all'occupazione di nuova forza lavoro, nonche' a dipendenti e imprenditori delle imprese consorziate per il loro perfezionamento e aggiornamento; b) effettuare ogni azione di monitoraggio, ricerca e sviluppo delle esigenze formative derivanti dalla dinamica innovativa del mercato, c) promuovere e coordinare, realizzare attivita' culturali di spettacolo al fine di rendere piu' confortevole il soggiorno mediante, pacchetti turistici appositamente studiati e pubblicizzati a mezzo di agenzie turistiche, pubblicazioni e altri mezzi di diffusione; d) disciplinare, attraverso apposite convenzioni con tutti i consorziati la gestione comune del turista, al quale i consorziati garantiranno la massima assistenza e il miglior trattamento, ricevendo cosi', anche indirettamente, pubblicita' sul marchio del consorzio; e) realizzare strumenti ad alto contenuto tecnologico per fornire informazioni sui beni culturali ed ambientali del territorio e sui beni e servizi del consorzio f) svolgere attivita' di studio sulla legislazione comunitaria e sulle agevolazioni in esse contenute. G) partecipare a manifestazioni fieristiche nazionali ed estere per la promozione dell'attivita' turistica del consorzio art. 5) il consorzio per la realizzazione dei suoi scopi, potra' stabilire convenzioni con enti locali, con l'amministrazione statale o con altre amministrazioni ed enti e richiedere di avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi disposti da organismi comunitari, statali, regionali, sub-regionali, da enti locali, da associazioni, da enti in genere e da privati. Il consorzio potra' compiere tutti gli atti e tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie, che fossero ritenute necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi consortili; precisandosi pero' che sono ovviamente escluse le operazioni ed attivita' vietate dalla legge e quelle riservate alla competenza di determinati enti o societa'. Tra l'altro il consorzio ha la facolta' di acquisire finanziamenti da parte dei propri soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1. 9. 1993 n. 385 (t. U. Leggi in materia bancaria e creditizia), e nei limiti prefissati dalla delibera cicr (comitato interministeriale per il credito e il risparmio) del 3. 3. 1994 e successive determinazioni.