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Mutuo soccorso fra i soci attuando la previdenza ed assistenza senza scopo di lucro; in particolare: -l'assistenza verra' attuata con prestazioni di natura sportiva, legale, assicurativa, amministrativa, automobilistica, tributaria, turistica, consulenza in genere, ed informazioni anche a mezzo stampa; organizzazione di manifestazioni, gare, gite, corsi di istruzione professionale; facilitazioni presso fornitori; concessione di sussidi ai soci piu' bisognosi, piccoli prestiti garantiti a medio termine per i fini anzidetti; tutela degli interessi dei soci anche in sede legale giurisdizionale, legislative e costituzionale, nonche' l'istruzione dei soci o dei loro familiari e quanto altro il consiglio di amministrazione dovesse deliberare per il raggiungimento dell'elevazione del benessere morale e materiale dei soci. - la previdenza sara' attuata stipulando, tra l'altro, contratti di prestazione diretta di garanzia a favore dei soci, in tutti i settori richiesti e specie in materia sportiva e consumistica in genere, con l'osservanza di quanto disposto dalla legge 15 aprile 1886 numero 3818 (che sempre regola la societa' in oggetto ed alla quale legge e successive modificazioni sempre deve farsi riferimento). Il servizio di previdenza sara' esteso a tutti i familiari conviventi dei soci, previo versamento dei contributi relativi. I relativi contributi saranno pertanto piu' modesti di quelli praticati da gestioni a scopo di lucro. La societa' potra' stipulare, con societa' assicuratrici e/o enti, convenzioni per garantire le prestazioni ai soci e quindi per esplicare l'attivita' in condizioni di rappresentante e di delegata di societa' e/o enti, nazionali ed esteri, esercenti l'assicurazione e la riassicurazione sotto l'osservanza e el limitazioni previste dal t. U. Approvato con decreto 13 febbraio 1959 n. 449 e successive modifiche, tra le uqali la legge n. 511 del 2 giugno 1962. La societa' si propone infine di svolgere tutte quelle attivita' a carattere previdenziale ed assistenziale che potranno rientrare tra gli uffici delle istituzioni di previdenza economica di cui all'art. 2 della citata legge 15 aprile 1886, ai sensi e per gli effetti della quale la societa' si intende costituita. La societa' potra' effettuare, senza bisogno di particolari statuizioni, tutte quelle operazioni in rapporto complementare alle suddette attivita' principali su semplice deliberazione del consiglio di amministrazione.
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