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L'associazione esercita in via stabile e principale un'attivita' di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, in conformita' all'art. 1 del d. Lgs. N. 112/2017, con la qualifica di impresa sociale. In particolare, l'associazione, ai sensi degli artt. 31 e 32 del d. Lgs. N. 199/2021, persegue l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunita' agli associati e alle aree locali in cui opera - e non quello di ottenere profitti finanziari - e svolge, in via stabile e principale, una o piu' delle seguenti attivita' di impresa di interesse generale di cui all'art. 2, lett. E) del d. Lgs. N. 112/2017: - la produzione e l'organizzazione della condivisione del consumo, prioritariamente nella forma dell'autoconsumo, di energia rinnovabile, in attuazione del processo di transizione energetica previsto dalla normativa unionale e nazionale, tempo per tempo vigente. Nell'esercizio dell'attivita' indicata, funzionale al perseguimento dell'obiettivo e come comunita' energetica, l'associazione quale soggetto di diritto autonomo, ai sensi del d. Lgs. 199/2021 e nel rispetto in particolare degli articoli 31 e 32 dello stesso e dell'art. 2, comma 1 (lettera e) del d. Lgs. 112/2017: - promuove l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalla normativa tempo per tempo vigente anche di natura regolamentare; - persegue l'attuazione degli indirizzi dettati nell'ambito del sistema lombardo di produzione di energia (lr 23. 2. 2022 e s. M. I. ) e/o di quelli dell'ambito territorialmente rilevante, ove compatibili con la normativa unionale e nazionale tempo per tempo vigente e relativi regolamenti attuativi; - acquisisce la disponibilita' ed il controllo degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante la stipulazione di qualsiasi contratto a tal fine utile, anche mediante l'acquisto della titolarita' di diritti reali o personali di godimento di impianti degli associati o di terzi; - opera nel rispetto della condizione che l'energia autoprodotta sia utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunita' alle condizioni previste dalle leggi e dai provvedimenti ministeriali e dai regolamenti tempo per tempo vigenti; - agisce nell'interesse degli associati, quali membri della comunita' energetica, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa; - e' responsabile, organizza e attua il riparto degli incentivi derivanti dall'energia elettrica condivisa; - gestisce le partite di pagamento e incasso verso il gse. Inoltre, per gli impianti di proprieta' della comunita' energetica, l'associazione: - produce energia per soddisfare prioritariamente il fabbisogno dei suoi associati, alle condizioni previste dalle leggi e dai provvedimenti ministeriali e dai regolamenti tempo per tempo vigenti; - gestisce le partite di pagamento e incasso verso le societa' di vendita e verso il gse. L'associazione destina ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizza per finalita' sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione l'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'allegato 1 del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s. M. I. L'associazione assicura altresi' completa, adeguata e preventiva informativa a tutti gli associati consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s. M. I. E piu' in generale in ordine ad ogni beneficio o vantaggio tempo per tempo loro spettante in virtu' di provvedimenti normativi di qualunque grado tempo per tempo emanati. Inoltre, l'associazione: - per gli impianti di sua proprieta' puo' accumulare e stoccare l'energia eventualmente eccedentaria rispetto a quella autoconsumata, e venderla anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; - puo' partecipare agli ambiti costituiti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici; - puo' promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonche' offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attivita', l'associazione potra' inoltre svolgere tutte le attivita' connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purche' non incompatibili con la sua natura di associazione impresa sociale e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potra' altresi': - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati; - stipulare contratti per manutenzione degli impianti; - stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attivita'; - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalita' analoghe a quelle dell'associazione; - costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di societa' di capitali nonche' partecipare a societa' del medesimo tipo, purche' a carattere di non prevalenza; - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attivita' di commercializzazione, destinando gli eventuali ricavi a copertura dei costi dell'associazione o ad accrescere il fondo comune; - stipulare contratti o convenzioni con soggetti terzi al fine di realizzare impianti a fonti rinnovabili; - proporre operazioni finalizzate alla raccolta di finanziamenti necessari per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili; - svolgere azioni di sostegno e stimolo allo sviluppo della produzione e dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili mediante supporto alle attivita' di ricerca, progettazione, condivisione anche in collaborazione con enti ed istituzioni; - promuovere l'attivita' dell'associazione mediante eventi e pubblicazioni, informativi, divulgativi e di studio. Inoltre, l'associazione come comunita' energetica potra', al fine di massimizzare l'energia elettrica condivisa nell'ambito della propria configurazione di autoconsumo diffuso e perseguire gli obiettivi sociali, ambientali ed economici statutari, avvalersi dell'energia immessa in rete da produttori terzi che non rientrano nel gruppo dei "clienti attivi" della configurazione stessa. Per produttori terzi si intendono soggetti che, pur non essendo soci o membri della cer nell'ambito della configurazione di autoconsumo diffuso ai sensi del paragrafo 1. 2. 2. 4 parte ii del decreto cacer, e che possono svolgere come attivita' commerciale o professionale principale la produzione e/o lo scambio di energia elettrica (anche con codice ateco prevalente 35. 12. 00 o 35. 15. 00), decidono di mettere a disposizione l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione ai fini del computo dell'energia condivisa dalla cer. La collaborazione con tali produttori terzi avverra' mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di mandato, conferito dal produttore terzo al referente della cer. Tale mandato dovra' espressamente autorizzare il referente a richiedere al gestore dei servizi energetici (gse) che l'energia elettrica immessa dall'impianto del produttore terzo sia considerata nel calcolo dell'energia condivisa dalla cer. Il contratto di mandato dovra' disciplinare le reciproche obbligazioni tra la cer e il produttore terzo , garantendo che la disponibilita' dell'energia sia coerente con le finalita' non lucrative e di beneficio della cer. Il produttore terzo non acquisira' per effetto di tale mandato la qualita' di cliente attivo o di membro della configurazione di autoconsumo diffuso , e pertanto non avra' diritto a beneficiare direttamente degli incentivi o delle premialita' previste per l'energia condivisa dalla cer o dai suoi membri. Gli incentivi e i benefici derivanti dal computo dell'energia immessa dai produttori terzi saranno acquisiti dalla cer e destinati al perseguimento dei propri scopi statutari, inclusa la ridistribuzione dei benefici ai membri "clienti attivi" della configurazione, in conformita' con la normativa vigente. L'associazione, come comunita' energetica rinnovabile, puo' costituire diverse configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione deve essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. L'associazione puo' stipulare contratti di vendita di energia ed in generale contratti di diritto privato per regolare i suoi rapporti con gli associati, in funzione dell'attuazione dello scopo associativo e nell'esercizio dell'attivita' ad esso funzionale, in conformita' alle norme di legge, ai decreti ed ai regolamenti tempo per tempo vigenti. L'associazione deve istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili ai terzi ed agli associati i documenti sociali e le informazioni previsti dalla legge. Per i rapporti con gli associati verra' istituita un'apposita sezione alla quale gli associati potranno accedere tramite una password per visionare la documentazione sociale. Gli amministratori sono obbligati a rendere disponibili agli associati tramite il sito internet tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva rispetto a decisioni da assumersi ad opera degli associati medesimi.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 94.99.90 indica: Attività di altre organizzazioni associative nca.