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La cooperativa, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa puo' operare anche con terzi ed aderisce alla confederazione cooperative italiane. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le attivita' sociali sanciti dalla costituzione italiana di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, socio -sanitari ed educativi finalizzati in via prioritaria, ma non esclusiva, a fornire risposte ai bisogni di soggetti con disagio psichico, disabili psichici, dimessi da ex ospedali psichiatrici, persone anziane, minori, immigrati, mediante strutture e servizi rivolti alla loro riabilitazione e risocializzazione, avvalendosi della deroga alla legge 1815/1939 prevista dall'art. 10 della citata legge 381/91. Con riferimento a questi obiettivi, ed in coerenza con la natura prettamente relazionale delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie e socio-educativi, la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, servizi e strutture sociali, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: - la gestione degli istituti secondari di primo e secondo grado ivi compresi i licei artistici nelle loro varie sezioni, scuole elementari, materne e asili nido; - gestione e/o realizzazione di spazi per le scuole di ogni ordine e grado e anche per l'infanzia, quali ludoteche, aree verdi attrezzate, parchi gioco, giardini d'infanzia, centri ricreativi cittadini (estivi e non), luoghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalita'; - la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto per la frequenza di asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno e di altre simili strutture; promuovere e gestire tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita e alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia e curare la collaborazione, lo scambio di esperienza e d'adesione a organismi associativi aventi scopi analoghi; - attivita' di animazione culturale; - collaborazione con gli enti pubblici, con le associazioni e con i privati per lo sviluppo delle attivita' ludiche, rivolte al piacere gratuito, all'educazione e alla formazione, alle attivita' di sviluppo turistico e locale; - curare la gestione di centri di ospitalita' per gruppi ed organizzare attivita' per il tempo libero; - promuovere iniziative per la formazione culturale dei giovani e tutte quelle prestazioni educative particolarmente rispondenti alle esigenze dei tempi; - gestione di servizi residenziali (case di riposo, comunita' alloggio) destinate ad accogliere minori, inabili ed anziani, affetti da incapacita' di provvedere da se', interamente o parzialmente, alle normali necessita' della vita individuale e sociale, determinata da una deficienza, congenita o acquisita, fisica o psichica, e da una conseguente incapacita' a livello della persona, avente conseguenze individuali, familiari e sociale. Organizzare e gestire seminari, convegni, fiere, sagre, manifestazioni, corsi di addestramento e formazione tradizionale e a distanza con l'ausilio di tutte le tecnologie ritenute opportune; attivita' e servizi di riabilitazione; - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione; - residenze sanitarie assistite (rsa); - comunita' terapeutiche assistite; - centri di incontro per le attivita' culturali, ricreative ed occupazionali; - consultori, strutture sociali scolastiche e parascolastiche; - centri di soggiorno per turismo sociale; - servizi di trasporto per disabili; - beni confiscati alla criminalita' organizzata; - gestione di immobili dimessi da enti pubblici e privati; - case famiglia; - comunita' alloggio; - centri per disabili fisici e psichici; - attivita' lavorative (produzione di beni o erogazione di servizi) finalizzate all'inserimento sociale di persone svantaggiate; - servizio di telesoccorso; - gestione dei servizi di trasporto di disabili e l'accompagnamento presso centri di diagnosi, nonche' di altra specializzazione. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e tutte le operazione contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziarie necessari per il raggiungimento degli scopi sociali e potra' avvalersi di tutte le provvidenza di natura contributiva e creditizia previste dalle norme nazionali e regionali. La cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento in appositi albi o elenchi. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci
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