Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Big Bang Società Cooperativa…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa big bang, nasce dalla volonta' delle famiglie socie dell'associazione cbd centro bresciano down o. N. L. U. S di brescia, di aiutare i propri figli con sindrome di down ad inserirsi nel mondo del lavoro per favorirne l'integrazione sociale. La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attivita' d'impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate anche all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91 ed in particolare di persone con sindrome di down e di persone con ritardi cognitivi e difficolta' motorie. L'esperienza e l'impegno lavorativo sono vissuti attraverso i valori della partecipazione, della responsabilizzazione, della collaborazione solidale, dell'espressivita', della socializzazione, in vista del raggiungimento di una propria autonomia e del superamento delle condizioni di bisogno, di disagio e di emarginazione. L'organizzazione del lavoro presta particolare attenzione alle difficolta' delle persone e mira alla riscoperta e alla valorizzazione delle capacita' individuali e professionali di ognuno. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'esercizio delle seguenti attivita': - gestione di punti di ristoro, bar, ristoranti annessi ai medesimi, servizi mensa; - gestione spacci alimentari, e in genere spazi per vendita merce al dettaglio o all'ingrosso; - gestione biblioteche, ludoteche, centri di ricreazione e di socializzazione in genere; - gestione impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e privati, arenili, aree di balneazione, stabilimenti balneari, centri di agriturismo, case per ferie, case per vacanze, ostelli, cinema e teatri; - gestione impianti sportivi in genere e relativi servizi aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento delle stesse; - pulizie civili ed industriali; - manutenzione e ripristino di parchi e giardini, dei sentieri e dei manufatti, anche d'arte, ivi locati anche per la sola pulizia ed il riordino; - fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici, parcheggi, lavorazioni per conto terzi; - gestione attivita' agricole e florovivaistiche in genere, nonche' interventi di riqualificazione e conservazione ambientale e di aree verdi naturali, ivi comprese sistemazioni agrarie, forestali e di recupero e conservazione del suolo. La cooperativa potra' svolgere anche le seguenti attivita' di cui al comma primo sub lettera a) dell'articolo 1 della legge n. 381/1991, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente statuto nonche' dalle norme, anche regolamentari, della regione lombardia che si intendono qui recepite: - servizi assistenza domiciliare. - centri diurni per persone con disabilita'. - comunita' alloggio socio-sanitarie per persone con disabilita', residenze sanitario-assistenziali per disabili, istituti di riabilitazione per disabili. - centri socio-educativi, comunita' alloggio handicap. - servizi di pronto intervento per l'accoglienza dei disabili, minialloggi protetti per disabili. - servizi sanitari accreditati presso i competenti enti pubblici. - servizi domiciliari e territoriali anche attraverso accreditamenti con gli ee. Ll e con lo stato per la gestione dei voucher sociali, socio-sanitari integrati e sanitari. - servizi di supporto all'inserimento lavorativo, accompagnamento e mediazione al lavoro di persone con disabilita' psichica. - servizi di formazione all'autonomia. - servizi per l'integrazione sociale dei disabili. - interventi di sostegno alla famiglia dei disabili. - progetti per il sollievo come sostegno per i familiari del disabile. - attivita' di formazione e consulenza nel settore della disabilita'. - ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per disabili finalizzato al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale. - attivita' di sensibilizzazione ed animazione delle comunita' locali entro cui opera, al fine di renderle piu' consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno. Le attivita' di cui al presente articolo sono poste in essere allo scopo di essere integrate funzionalmente ed in maniera coordinata. La cooperativa adotta un organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attivita' esercitate. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiave