- la societa' ha per oggetto l'esercizio dell'attivita' di mediazione di cui al capo xi del titolo iii del codice civile (artt. 1754 e seguenti) per immobili di ogni tipo, come regolata dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e successive disposizioni. La societa' potra', altresi', svolgere tutte le attivita' strettamente connesse all'attivita' di intermediazione. - la societa', in via non prevalente e con esclusione delle attivita' riservate previste dalla normativa speciale in materia finanziaria, bancaria e professionale, puo' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale. A tal fine: a) puo' assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societa' aventi scopi affini, analoghi o complementari; b) puo' concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno. A norma e con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative potra' essere richiesta ai soci la concessione di finanziamenti alla societa'. Ove la societa' intendesse richiedere finanziamenti secondo modalita' tali da configurare la raccolta del risparmio presso soci, cio' dovra' avvenire in conformita' alle disposizioni emanate dal competente organo ministeriale in relazione alla vigente normativa bancaria e finanziaria.