I soci cooperatori della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro cooperativo, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'art. 4. . La prestazione dei soci cooperatori in favore della societa' puo' avvenire anche in forma di collaborazione autonoma. La societa' puo' tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni la cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualita' senza scopo di lucro. Art. 4) la cooperativa si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attivita' lavorativa dei soci cooperatori, il seguente oggetto: a)autotrasporto su strada di cose per conto proprio e per conto terzi; b) movimentazione di merci e cose in genere; c) svolgimento di servizi di logistica portuale. La societa', soltanto in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attivita' finanziaria e di assunzione di partecipazioni riservate ai sensi delle leggi 24 febbraio 1998 n. 58, e 5 luglio 1991 n. 197 e 2 gennaio 1991 n. 1 nonche' del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali opportune, potra' assumere interessenze e partecipazioni, occasionalmente e non nei confronti del pubblico, in altre societa' con oggetto analogo od affine al proprio e cosi' a titolo esemplificativo potra': 1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; 2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' comunque costituite, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, cio' con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento; 4) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 5) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; 6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potra' provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
Parole chiave
Società cooperativaLogisticaBene immobileRapporto di lavoroOrganismo vivente