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La cooperativa non ha finalita' speculative, intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione e' impegnata. La cooperativa si propone la costruzione e l'assegnazione a titolo di godimento di case di abitazione e relative pertinenze ed accessori, a favore dei soci, nell'ambito di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia. E' vietata la cessione in proprieta' degli alloggi. A tal fine la cooperativa potra': a) acquistare aree od acquisire il diritto di superficie sulle stesse; b) ricevere aree dai comuni e/o da altri enti; c) costruire gli alloggi sia direttamente in economia che concedendo appalti; d) acquistare case gia' costruite per demolirle ed utilizzarne il suolo di risulta o per ristrutturarle; e) contrarre mutui passivi, fare tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari inerenti allo scopo sociale; f) avvalersi dei contributi e provvidenze previsti da disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta, da parte dello stato, delle regioni e di ogni altro ente o persona giuridica; g) ricorrere ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito edilizio o di altri soggetti che per legge possono erogare finanziamenti e cio' indipendentemente dall'eventuale ottenimento di contributi pubblici od a matrice pubblica; h) compiere, in uno, tutte le operazioni connesse o comunque necessarie a raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'autofinanziamento delle costruzioni sociali. E' consentito alla societa' di costruire al piano terra dei fabbricati e, nel sottosuolo, locali destinati ad uso diverso dall'abitazione. L'uso, la destinazione, gli scopi di detti locali sono disciplinati e consentiti nei limiti e sotto l'osservanza degli artt. 8 e 9 del t. U. 28. 04. 1938 n. 1165 e successive modificazioni; cio' anche ai sensi della legge 122/89. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; 2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito; 3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo; 4) istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 03. 03. 94 e successive integrazioni. La societa' puo', in via residuale, operare anche a favore di terzi non soci. Scopo mutualistico la cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, come previsto dall'art. 2512 c. C. , la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C.
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