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La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b-bis, e articolo 7. 2 della legge 130 del 30 aprile 1999, mediante la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarita' di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni. La societa' potra' finanziare tali operazioni attraverso l'emissione di una o piu' classi di titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 130/1999 e/o mediante l'assunzione di finanziamenti. I beni e i diritti oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, le somme derivanti dai medesimi beni, nonche' ogni altro diritto acquisito nell'ambito di tale operazione di cartolarizzazione - come individuati nei contratti a tal fine stipulati dalla societa' - costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e dai patrimoni relativi alle altre operazioni da essa eventualmente realizzate; sui beni e sui diritti compresi in ciascun patrimonio non sono pertanto ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziarne l'acquisto, oppure dai concedenti i finanziamenti reperiti dalla societa' nell'ambito della relativa operazione di cartolarizzazione, oppure ancora dalle controparti dei contratti derivati stipulati dalla societa' con finalita' di copertura. Nei limiti consentiti dalla legge n. 130/1999, la societa' puo' compiere tutte le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione realizzate, o che risultino comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonche' investire temporaneamente in altre attivita' finanziarie i fondi che non siano immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli. Impregiudicata l'esclusivita' del proprio oggetto sociale ai sensi della legge 130 del 30 aprile 1999, e nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di cartolarizzazioni, la societa' potra', ai fini delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - acquistare e rendersi aggiudicataria, anche nell'ambito di procedure esecutive, concordatarie o concorsuali, valorizzare (anche con interventi di costruzione, manutenzione e di ristrutturazione da realizzarsi mediante la stipulazione di contratti d'opera o di appalto, la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione anche mediante convenzioni o atti d'obbligo con enti pubblici e l'ottenimento dei titoli edilizi o autorizzativi in genere), vendere e dismettere terreni in genere, fabbricati civili, rustici, urbani, industriali e commerciali, nonche' beni mobili registrati; - concedere in locazione o affitto o affidare in gestione immobili e beni mobili registrati o costituire diritti di superficie su immobili; - assumere finanziamenti bancari, anche ipotecari e sottoscrivere in tale ambito la ulteriore documentazione finanziaria richiesta; - costituire diritti reali o obbligatori sui beni immobili e sui beni mobili registrati di cui sia titolare e altre garanzie; - sottoscrivere contratti derivati; - ottenere o rilasciare garanzie personali, bancarie o assicurative; - sottoscrivere contratti di servizi (a titolo esemplificativo contratti di project, asset, property o facility management, mandati a vendere immobili); - stipulare polizze assicurative relative ai propri beni e attivita'.
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