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Lo scopo del consorzio, che non ha finalita' di lucro, e' quello di disciplinare, per lo svolgimento ed il coordinamento di determinate fasi delle rispettive imprese dei consorziati, l'esercizio delle seguenti attivita': * la lavorazione e posa in opera di ferro per cemento armato; * il commercio all'ingrosso di ferro e materiali edili; * la costruzione e ristrutturazione di immobili di qualunque specie e natura; * l'assunzione di appalti pubblici e privati relativi a lavorazione e/o posa di ferro per cemento armato nonche' lavori edili in genere; * l'esecuzione di opere di urbanizzazione, predisposizione ed esecuzione di lottizzazioni; * l'acquisto, permuta, vendita di immobili di qualunque tipo e genere e ogni altra attivita' inerente e connessa; * l'acquisizione, organizzazione ed assegnazione dei lavori di cui ai punti precedenti alle imprese consorziate secondo quanto stabilito dal presente contratto; * noleggio di attrezzature edili; * coordinare e promuovere le iniziative necessarie all'incremento di produzione dei consorziati; * la promozione delle azioni necessarie al raggiungimento dello scopo anzidetto. Il tutto con precisazione che dalle attivita' del consorzio, sia elencate nel presente articolo sia quelle alle stesse accessorie, e' espressamente esclusa ogni attivita' riservata dalla legge agli iscritti a specifici albi professionali e a societa' fiduciarie e di revisione. Per il conseguimento dell'oggetto consortile e delle finalita' consortili il consorzio potra' utilizzare strutture e risorse dei consorziati. Per il conseguimento dell'oggetto consortile e delle finalita' consortili il consorzio potra' compiere qualsiasi atto direttamente o indirettamente a cio' finalizzato, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, operando tuttavia esclusivamente nei limiti imposti dalle vigenti leggi con esclusione, in particolare, di ogni attivita' finanziaria e di locazione finanziaria, di attivita' fiduciaria e di intermediazione di valori mobiliari. Pertanto, al fine esclusivo del raggiungimento del proprio oggetto consortile, nei limiti di legge, in via non esclusiva e non prevalente, e con esclusione di ogni finalita' di collocamento potra' tra l'altro: compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle regolate dalle leggi in materia bancaria e creditizia), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivo e passivo di beni mobili ed immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonche' leasing passivo) con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; assumere partecipazioni ed interessenze in societa' ed imprese che abbiano oggetto analogo, affine, complementare ed accessorio, nei limiti di legge.
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