Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa, senza finalita' speculative, e nel rispetto delle clausole di mutualita', di cui all'articolo 26 del d. L. C. P. S. 14 dicembre 1947 n. 1577 si prefigge quali fini prioritari quelli di: a) procurare ai soci condizioni di lavoro piu' favorevoli di quelle offerte dal mercato, perseguendo l'obiettivo della piena occupazione; b) incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo. In relazione a cio' la cooperativa si propone lo svolgimento di attivita' di servizi principalmente relativi a: prestazione di servizi tecnici, contabili e amministrativi ad aziende, studi e privati, inserimento ed elaborazione di dati contabili anche a mezzo di macchine, calcolatori elettronici e impostazione dei relativi programmi, organizzazione aziendale, promozione e pubblicita', ricerca e formazione del personale. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, a sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e sue modifiche. La societa'potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o societa' aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale. Le attivita' di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza alcun carattere di prevalenza, non nei confronti del pubblico e l'assunzione di partecipazioni avra' carattere di stabile investimento e non di collocamento.
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