nell'esercizio normale dell'agricoltura, l'acquisto, la vendita, la gestione e conduzione di aziende agricole e fondi rustici, la coltivazione di fondi, la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti e sottoprodotti agricoli di ogni tipo e specie, le colture specializzate in serre, le colture di pregio e la vivaistica; - l'esercizio di qualsiasi forma di allevamento, in particolare bovino, ovino, equino, lo sfruttamento del bestiame, nonche' delle attivita' connesse al settore della zootecnia e la commercializzazione dei relativi prodotti; - il compimento di operazioni di valorizzazione fondiaria, le opere di miglioramento fondiario, di bonifica ed ogni altra attivita' inerente l'agricoltura in genere, con particolare riferimento allo sviluppo dell'agricoltura nel mezzogiorno, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge, il tutto come meglio precisato nell'art. 2135 c. C. Come modificato dal d. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228. Essa potra' inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che saranno necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.