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La cooperativa retta e disciplinata secondo il principio della mutualit senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di incrementare, di valo-rizzare e di tutelare la produzione delle aziende dei singoli soci, nel quadro dei generali orientamenti delle economie nazionali e degli obiettivi della po-litica agricola della comunit economica europea, anche mediante la rego-lamentazione delle produzioni, la concentrazione dell'offerta e la regolariz-zazione dei prezzi. La cooperativa pu svolgere la propria attivit anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivit mutualistica della societ , cos come definita all'articolo precedente, nonch i requisiti e gli interessi dei soci come pi ol-tre determinati, la cooperativa, ha come oggetto l'esercizio esclusivo delle attivit agricole di cui all'art. 2135 del codice civile ed in particolare: a) l'approvvigionamento ai soci di quanto necessario per l'esercizio delle lo-ro aziende e per i loro consumi familiari (fornitura di beni di consumo, di semi, concimi, anticrittogamici, antiparassitari, nonch mezzi e l'organizza-zione degli stessi per la lotta contro i parassiti delle piante coltivate); b) il collegamento in comune e la commercializzazione dei prodotti in gene-re, cereali, e uve, olive in particolare mediante l'eventuale raccolta, traspor-to, immagazzinamento, lavorazione, confezione e trasformazione dei pro-dotti stessi; c) la realizzazione e/o gestione di servizi di interesse comune per la condu-zione delle aziende dei soci, ivi compresi impianti di irrigazione, strade in-terpoderali, elettrodotti, centri di macchine agricole ed attivit connessa alla meccanizzazione, ecc. ; d) l'acquisto e/o la costruzione e la gestione di impianti per la lavorazione , la trasformazione, la conservazione ed alienazione dei prodotti e sottopro-dotti conferiti dai soci, nonch d'impianti e di attrezzature per servizi ausi-liari; e) realizzare e gestire in forma collettiva stalle sociali per l'allevamento del bestiame da carne e da latte; ricevere in conferimento dai soci bestiame, fo-raggi, mais, vendere in forma collettiva il bestiame conferito o allevato non-ch il latte e i suoi derivati accreditandone il ricavato ai soci. Acquistare prendere in affitto o/e condurre direttamente terreni per pascolo, coltivazioni foraggere e mais; realizzare le opere e le attrezzature occorrenti e quanto altro serve per il buon funzionamento dell'impresa; la distribuzione tra i soci del ricavato delle vendite di cui alla lettera b) dedotto le spese e gli oneri, quale corrispettivo dei prodotti conferiti alla cooperativa, in ragione della loro quantit qualit , gradi zuccherini delle uve e caratteristiche orga-nolettiche e analisi merceologiche dei cereali; f) l'esercizio del credito ai propri soci, sia in ordine alle esigenze inerenti al-la conduzione dei loro poderi, che alle anticipazioni sui prodotti conferiti; g) l'organizzazione delle informazioni ed assistenza occorrenti per la utiliz-zazione delle tecniche colturali idonee ad attuare l'omogeneit delle produ-zioni e loro qualit , intese nel significato di livello qualitativo attribuitole nel mercato europeo ed internazionale, assicurando ai soci mezzi tecnici ap-propriati per la coltivazione e commercializzazione dei prodotti e fornendo ad essi beni e servizi utili alla conduzione dei loro terreni, nonch la gestio-ne di colonnine di carburanti da distribuire ai soci in possesso di macchine agricole; h) il promuovimento e la gestione di qualunque attivit di interesse comune, ivi compresa la conduzione dei terreni, che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci, allo sviluppo della cooperazione, nonch la realizzazione di iniziative di carattere formativo, educativo, culturale, ricrea-tivo ed assistenziale. La societ , in conformit delle norme comunitarie europee e nazionali che disciplinano l'organizzazione comune dei prodotti agricoli, potr esplicare attivit di ammasso volontario e stoccaggio dei prodotti agricoli, assumen-do, a tale fine e per conto dei competenti organismi d'intervento, i servizi connessi ai compiti esecutivi per l'attuazione degli interventi di mercato, d'intesa con l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (a. G. E. A. ). . La societ , per decongestionare l'offerta dei prodotti agricoli sui mercati, potr anche compiere operazioni di ritiro dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci e da altri produttori agricoli singoli o associati secondo le norme previste dai regolamenti cee e dai relativi provvedimenti legislativi emana-ti dallo stato italiano. A tal fine la societ potr costituire un fondo di intervento alimentato da contributi basati sulle quantit messe in vendita e da eventuali contributi della cee, dello stato italiano e di altri enti. Il regolamento di applicazione sar determinato dall'assemblea dei soci. A fine peraltro di sviluppare ulteriormente l'agricoltura di gruppo, nel qua-dro della politica comunitaria europea, la societ potr a scopi dimostrativi e di promozione sociale gestire direttamente e/o in forma collettiva, aziende agricole ed appezzamenti propri e dai soci ceduti in uso alla stessa societ . In relazione agli scopi sopra descritti, la societ potr altres esplicare tutte quelle attivit che venissero promosse dallo stato o da enti in genere e che dai medesimi venissero ad essa demandate. La cooperativa potr compiere tutti gli atti e negozi giuridici neces-sari o utili alla realizzazione degli scopi sociali , ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten-ziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurienna-le finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potr , inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere par-tecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-camento sul mercato. La cooperativa pu ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-lamenti. Le modalit di svolgimento di tale attivit sono definite con apposi-to regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa pu aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. La cooperativa deve utilizzare prevalentemente beni e servizi apportati dai soci.
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