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la societa' cooperativa puo' partecipare ad altri organismi ed enti, in genere pubblici o privati, cooperative, consorzi, le quali abbiano finalita' che possano concorrere, direttamente e/o indirettamente e/o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari e che non siano in contrasto con quanto di seguito indicato. La cooperativa dovra' essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche sociali e professionali. Al fine del raggiungimento dello scopo sociale mutualistico e' possibile anche che i soci instaurino con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinato o autonomo nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana vigente. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 1 aprile 2001 nr. 142. Tutto al fine di perseguire un costante miglioramento e delle condizioni sociali dei soci e dei prodotti da questi coltivati, su fondi propri, in conduzione, in locazione e comunque nella disponibilita' materiale degli stessi. In particolare si propone: 1) di promuovere la costituzione e l'avviamento di produzione, coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli con tecniche ricondotte a finalita' etico - sociali; 2) di promuovere il miglioramento della qualita' dei prodotti coltivati e commercializzati in armonia con le esigenze del mercato, la riduzione dei costi di produzione e la regolarizzazione dei prezzi sul mercato; 3) di promuovere il ricorso a pratiche colturali ed a tecniche di produzione e di gestione dei residui che tutelino l'ambiente, e favoriscano la biodiversita': 4) di promuovere, favorire ed incrementare il razionale ed economico impiego dei mezzi' e dei sistemi di coltura ed organizzazione aziendale piu' progredita, per il miglioramento della produzione controllata; 5) di contribuire alla crescita professionale, e culturale dei soci. Per tale effetto la cooperativa: a) provvede, alla concentrazione dell'offerta, alla riduzione dei costi di produzione, alla regolarizzazione dei prezzi, al ricorso a pratiche colturali e a tecniche di produzione e di gestione dei residui rispettose dell'ambiente nonche', a favorire la biodiversita' ed all'uopo delibera regolamenti e, programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione, e commercializzazione, nonche', di tutela ambientale, vincolanti per tutti gli associati; b) vende direttamente, ovvero conferisce, per conto dei produttori associati, le produzioni controllate, secondo le modalita' fissate dalle norme comunitarie e nazionali; c) rappresenta i produttori associati nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati della produzione ortofrutticola, ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto associativo; d) rappresenta ed assiste i produttori associati nei rapporti con organizzazioni ed enti privati che hanno scopi affini a quelli dell'organizzazione dei produttori od utili al raggiungimento di questi; e) esercita compiti di intervento sul mercato; f) stipula anche per conto degli associati accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari; g) stipula convenzioni per la coltivazione, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, nonche', contratti per la fornitura di servizi necessari ai detti scopi; h) divulga, promuove e coordina studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, di gestione dei residui nel rispetto dell'ambiente. A tale fine puo' partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi; i) riscuote in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, compensazioni ed integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria; 1) compie operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali ed istituzionali; m) gestisce direttamente, o tramite, organismi collegati, controllati o partecipati, impianti per la raccolta condizionamento, lavorazione e trasformazione dei prodotti degli associati; n) concede fideiussioni od avalli a favore dei propri associati o societa' collegate, controllate o partecipate; o) assicura ai produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento, la commercializzazione e la eventuale trasformazione dei prodotti; p) al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate puo' promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' e richiedere eventuale iscrizione nell'elenco delle igp previste nei regolamenti comunitari; q) al fine di migliorare qualitativamente e, valorizzare commercialmente le produzioni associate, puo' predisporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati da contributi degli associati e di organismi comunitari o nazionali; r) provvede all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci, di concimi, anticrittogamici, antiparassitari, imballaggi, attrezzi e macchine agricole e quant'altro necessario per la loro produzione; s) puo' provvedere alla coltivazione di fondi propri e di terzi per la produzione di piantine di ogni tipo, con l'impianto di moderni vivai, da mettere a disposizione dei soci; t) svolge inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, compresi quelli di controllo, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione; u) la cooperativa puo' inoltre assumere operai agricoli ed impiegati nelle province dove risultano presenti terreni in proprieta' dei soci o concessi in uso, locazione ed ad ogni altro titolo condotti dai soci o dalla cooperativa stessa. Art. 5) la cooperativa si propone, altresi': - di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione d'attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nonche' nei limiti stabiliti con delibera cicr del 3 marzo 1994. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma; - di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendali; - l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; - la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile
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