La societa', che persegue fini mutualistici e non ha scopo di lucro, nel rispetto dei criteri della mutualita' prevalente, prefiggendosi i prioritari scopi di procurare ai soci cooperatori nuove occasioni di lavoro tramite la gestione in forma associata dell'impresa mutualistica, perseguendo l'obiettivo della piena occupazione, e di incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo, avvalendosi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dalle leggi, presenti e future, si propone di: - promuovere la crescita morale e culturale dei soci e favorire la loro formazione professionale al fine di qualificare le prestazioni; promuovere la crescita della categoria ed un suo piu' giusto riconoscimento sul piano sociale ponendo in essere tutte quelle attivita' e ricercando le collaborazioni che si renderanno piu' idonee per il conseguimento di tale scopo; garantire a tutti i soci trattamenti adeguati in relazione alla quantita' e al tipo di lavoro svolto, avendo un costante riferimento alla piu' ampia applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La cooperativa nello svolgimento della propria attivita', si avvarra', prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione, al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e ss. Del codice civile, con obbligo per l'organo amministrativo di documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio nei modi previsti dall'art. 2513 cod. Civ. . Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinato non occasionale o a progetto). La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Fin d ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la societa' e' obbligata al rispetto del principio della parita' di trattamento. E vietata: - la distribuzione ai soci dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Le riserve sociali non sono mai ripartibili tra i soci cooperatori durante la vita sociale. In caso di scioglimento della cooperativa, l intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. La cooperativa ha per oggetto le seguenti attivita': - lo svolgimento di tutti i servizi di trasporto in conto proprio e di terzi di cose, quali traslochi e consegne commissionate, ovvero spedizioni di merci con automezzi propri o di terzi, nonche' i servizi di logistica e facchinaggio, carico/scarico e la consegna di merci anche mediante l'ausilio di opportune attrezzature meccaniche, quali ad esempio carrelli elevatori, autogru, bracci sollevatori e con tutti gli attrezzi di sollevamento in genere; - il servizio di noleggio, con o senza conducente, di attrezzature, automezzi, autoscale e scale per traslochi; - la costituzione di magazzini per la custodia di attrezzi e materiali; la costituzione di autorimesse per gli automezzi; la costituzione di depositi per la custodia delle merci da trasportare; la gestione e il deposito di merci di qualsiasi genere; - il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti comuni e speciali; - lo svolgimento di tutti i servizi di trasporto di persone, animali domestici e di cose, effettuati con qualsiasi mezzo, di proprieta' e non, per conto proprio e/o di terzi, per enti pubblici e/o privati, in cielo, terra e mare; - il trasporto di persone e materiali sanitari di qualsiasi tipo e natura, con qualsiasi mezzo, per fini di cura, prevenzione, riabilitazione e sociale; - l'attivita' di costruzione di immobili di ogni tipo; realizzazione di opere edili di ogni genere e specie; installazione e manutenzione di impianti elettrici, termo-idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria; - servizi di pulizia, sanificazione e manutenzione di immobili civili, industriali, sanitari pubblici e/o privati; - servizi di pulizia e riordino mense, pulizia attrezzature e locali cucina, pulizie e rigoverno stoviglie, servizi di sguatteria, nonche' tutte le altre attivita' connesse e complementari ed accessorie; - servizi di vigilanza, portierato, guardaroba, facchinaggio, fattorinaggio, bidelleria, reception, centralino, segreteria, guardiania non armata; - gestione di lavanderie in genere, anche self service. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: 1) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; 2) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; 3) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 4) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; 5) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi del lavoro di terzi non soci, nel rispetto del principio di prevalenza stabilito dagli articoli 2512 e seguenti del codice civile.