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La societa' ha come oggetto esclusivo la realizzazione di attivita' professionali nel campo delle prestazioni mediche e sanitarie. Le attivita' professionali che la societa' svolgera', dovranno essere eseguite unicamente dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi affidati. La societa' ha per oggetto esclusivo, nel rispetto e nei limiti previsti dalla leg- ge, lo svolgimento di attivita' professionali nel campo delle prestazioni medi- co-sanitarie, in tutte le sue forme ed eccezioni, da parte di professionisti abi- litati, in particolar modo nel ramo della odontoiatria con la possibilita' di erogare prestazioni in altre branche della medicina e della psicologia, avvalendosi a tal fine della collaborazione di professionisti medici e non, nonche' di associazioni tra professionisti medici, ferma restando la responsabilita' personale ed individuale professionale dei professionisti me - desimi. La societa' potra', inoltre, porre in essere la realizzazione e la gestione econo- mica e commerciale di strutture ambulatoriali nelle quali si svolgono attivita' di odontoiatria, medicina e chirurgia estetica, dermatologia, cardiologia, ginecologia, medicina interna e medicina legale, prestazioni medico-sanitarie in genere e strutture private di pronto soccorso. Per tali fini la societa' potra' avvalersi soltanto della collaborazione di professionisti medici e non, comunque abilitati allo svolgimento delle attivita' professionali richieste. Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale la societa' potra' compiere qualsiasi attivita' commerciale, immobiliare, bancaria e postale, diretta al conseguimento dell'oggetto sociale. Inoltre, purche' le seguenti attivita' vengano esercitate esclusivamente allo scopo di realizzare l'oggetto sociale e siano svolte secondo quanto previsto dalle vigenti norme, non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente: - acquistare o alienare partecipazioni in societa' enti e imprese; - concedere ed ottenere finanziamenti, garanzie sia reali che personali, acquistare crediti, acquistare e alienare titoli e valori mobiliari e compiere attivita' che vengono dalla legge qualificate come finanziarie negli inderogabili limiti previsti dalla legge. Esercizio dell'attivita' il conferimento degli incarichi e' regolato dagli articoli 4 e 5 del d. M. 8 febbraio 2013 n. 34. L'attivita' professionale della societa' dovra' essere eseguita unicamente da soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi effettuati; il tutto nel rispetto del d. M. 8 febbraio 2013 n. 34. La designazione del socio professionista e' compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente entro 7 (sette) giorni dal conferimento dell'incarico. Al fine di consentire la scelta, la societa' deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento. La societa', ai sensi dell'art. 10 c. 4 lett. C bis) della l. N. 183/2011, stipula polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la sua direzione e responsabilita'. Solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, lo stesso puo' avvalersi di sostituti, purche' nel rispetto degli obblighi di informazione sopra delineati e quali previsti dalla normativa vigente in materia. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione.
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