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L'esercizio di attivita' di consulenza nel campo automobilistico a favore di societa' o gruppi o organizzazioni di vendita, di aziende produttrici di autoveicoli o di componentistica. La societa' ha altresi' per oggetto l'esercizio di attivita' di consulenza in materia aziendale, informatica, assicurativa, di sistemi e reti di comunicazione. Tali attivita' possono svolgersi anche attraverso la realizzazione di studi di settore, il controllo di gestione, l'espletamento di pratiche burocratiche ed in materia automobilistica, la formazione, l'elaborazione e la commercializzazione dei relativi programmi informatici (software); la realizzazione, la manutenzione e l'hosting di siti internet, l'acquisto e la vendita di apparecchiature informatiche (hardware). Per il consegumento dell'oggetto sociale la societa' potra' concedere avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, purche' nell'interesse della societa', nonche' consentire le conseguenti trascrizioni ed annotamenti; essa potra' inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari (compreso l'acquisto e la vendita di autoveicoli), immobiliari (quali l'acquisto e la vendita la locazione di beni immobili) e finanziarie funzionalmente connesse alla realizzazione dello scopo sociale ed assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con responsabilita' limitata alla propria quota di partecipazione. L'eventuale assunzione di partecipazioni avra' tuttativa carattere di attivita' non prevalente tale da escludere l'applicazione delle norme previste dall'articolo 4, comma 2 della legge 5 luglio 1991, numero 197. Il tutto con la precisazione che l'attivita' finanziaria non forma oggetto dell'attivita' propria dell'impresa e quindi potra' essere svolta solo in via meramente accessoria e strumentale all'attivita' principale, comunque non nei confronti del pubblico e con esclusione delle attivita' di cui alla legge 2 gennaio 1991, numero 1, nonche' di cui al decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993 e di cui all'articolo 18 ter della legge numero 216 del 7 giugno 1974 e di tutte le altre attivita' vietate dalla presente e futura legislazione.
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