ai sensi dell'art. 7 della legge numero 362/91, il diritto di esercizio e la gestione di farmacie in provincia di avellino, ed attualmente la titolarita' e la gestione della farmacia correlativa alla sede unica rurale della vigente pianta organica del comune di ospedaletto d'alpinolo ritenendosi compresa in detta gestione la vendita di parafarmaci e quant'altro incluso nella tabella speciale per farmacie, oltre i prodotti per l'infanzia, bigiotteria, giocattoli, cosmetici, calzature, articoli di profumeria e per la cura e l'igiene della persona, strumenti ed apparecchi sanitari e chirurgici, articoli, strumenti ed apparecchi ortopedici, articoli medicali, parafarmaceutici e prodotti sanitari in genere, prodotti di erboristeria, prodotti alimentari dietetici e aproteici, per bambini e nefropatici, nonche' l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui ai decreti del ministero della salute del 16 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni; ai sensi dell'art. 100, comma 1 bis d. Lgs. 219/2006, la distribuzione all'ingrosso dei medicinali