Florida Ortofrutticola - Società Cooperativa Agricola
Via Monticchio, 24, 04019, Terracina (LT)
01.6:
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA
Dati societari
Florida Ortofrutticola - Società Cooperativa Agricola
Dipendenti
882
Età
42
anni
Azienda operativa dal 1982
Esponenti
Giovanni Mario
Descrizione
Florida Ortofrutticola - Società Cooperativa Agricola
La cooperativa e' retta e disciplinata secondo i principi della mutualita' prevalente, in quanto la quantita' o il valore dei prodotti agricoli conferiti dai soci e' superiore al 50% della quantita' totale o valore totale dei prodotti agricoli trattati; non ha fini di speculazione privata ed ha per scopo la valorizzazione al meglio delle produzioni agricole dei propri soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attivita' dei soci produttori agricoli. Quando viene richiesto dalle esigenze del mercato, la cooperativa puo' ricorrere all acquisto dei prodotti ortofrutticoli da non soci, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla legge. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti. La cooperativa puo' aderire ad associazioni di categoria, puo' partecipare ad altri organismi pubblici e privati ed anche a societa', le quali abbiano finalita' che possano concorrere, direttamente e/o indirettamente, e/o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi statutari. La cooperativa, per la realizzazione degli scopi sociali indicati nel presente articolo, puo' avvalersi, dell assistenza e consulenza tecnica di qualsiasi ente di sviluppo agricolo. Accanto ai tradizionali indici di non lucrativita', la cooperativa osserva i limiti stabiliti dall art. 2514 del c. C. Alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori, cioe': divieto di distribuire dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato, divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi divieto di distribuire le riserve tra soci cooperatori obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa, dell intero patrimonio, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci cosi' come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) l'organizzazione e la produzione agricola in genere e in particolare l'incremento e il miglioramento della coltivazione di oliveti, viti, ortaggi, frutta e fiori; b) la lavorazione, trasformazione e commercializzazione sui mercati nazionali ed esteri dei prodotti agricoli e ortofrutticoli conferiti dai soci (che in appresso, per brevita', saranno indicati come prodotti); c) la realizzazione e/o, la gestione di impianti comunque pervenuti nella disponibilita' della cooperativa, per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci; d) l'organizzazione sia in forma diretta, che indiretta, della difesa contro le malattie parassitarie animali e vegetali delle piante e l'attuazione degli eventuali relativi servizi; e) la realizzazione e, comunque, la gestione sia direttta, che indiretta, di vivai e/o campi sperimentali e/o dimostrativi per la produzione, la scelta e/o l'introduzione delle migliori varieta' di piante occorrenti alle aziende agricole dei soci e per permettere una migliore divulgazione delle tecniche colturali e una migliore istruzione professionale dei soci, dei loro familiari e dei loro dipendenti; f) la divulgazione delle piu' avanzate tecniche colturali; g) provvedere a quanto necessario per favorire una migliore istruzione professionale dei soci, dei loro familiari e dei loro dipendenti; h) acquistare, gestire in comune, ripartire fra i soci macchine, attrezzi, bestiame, generi e/o quant'altro utile all'esercizio della agricoltura; i) collaborare con enti pubblici e/o privati che abbiano scopi e/o svolgono attivita' uguali od affini a quelli della cooperativa; l) svolgere attivita' di coordinamento tra i soci per l'ottenimento dei contributi e/o benefici che possano essere concessi da organi soprannazionali, dallo stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e/o da altri enti pubblici e/o privati; m) attuare servizi comunque utili, direttamente e/o indirettamente, al perseguimento degli scopi sociali, compiendo anche tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie; n) istituire al suo interno un fondo di finanziamento, mediante prestiti dei soci, retto da apposito regolamento da deliberarsi dalla assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione, purche': 1) i prestiti dei soci abbiano diretta attinenza con il perseguimento degli scopi sociali della cooperativa; 2) l'importo massimo del prestito di ogni singolo socio (d. Lgs. N. 385/93), nonche' l'ammontare degli interessi corrisposti allo stesso sulle somme prestate alla cooperativa, non superino i limiti massimi fissati dall'art. 13 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni e integrazioni; o) programmare la realizzazione degli impianti frutticoli ed in particolare delle varieta', in relazione sia delle richieste di mercato che delle epoche di maturazione; p) la conduzione e la coltivazione diretta di terreni agrari pervenuti a qualsiasi titolo alla piccola cooperativa, la bonificazione di terreni e il miglioramento fondiario. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra' inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese allo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato - la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci , finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall' assemblea dei soci - l'assunzione in qualunque forma di lavori di preparazione del terreno, la semina, la coltivazione, la raccolta e la confezione di prodotti agricoli in genere; - l'acquisto, l' assunzione in fitto, in compartecipazione o in altra forma di aziende agricole usufruendo delle agevolazioni accordate dalle leggi per lo sviluppo dell'agricoltura e della proprieta' coltivatrice; - la coltivazione diretta o a mezzo soci, o la concessione in lavorazione ai soci di terreni, comunque avuti, da coltivare, sotto quelle forme che si riterranno piu' opportune (compartecipazioni, affittanze collettive, ecc. ); - l'esercizio d'imprese che rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura ed attivita' connesse; - l'acquisto per l'impiego nelle proprie aziende o per cedere ai soci, occorrendo ratealmente attrezzi e macchine agricole, piante, sementi, concime, prodotti zootecnici e quant altro necessario ad aziende agricole; - l'organizzazione della raccolta, della conservazione, della confezione e trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della cooperativa o dei soci; i prodotti formati oggetto della vendita e lavorazione sociale, devono essere conferiti dai soci della cooperativa, senza preventiva determinazione, ne preventivo pagamento di prezzo neanche in via provvisoria, essi devono essere conferiti sani, maturi e mercantili con i mezzi e nei modi stabiliti dall'organo amministrativo. Ai soci possono essere corrisposti acconti prudenziali, secondo le disponibilita' finanziarie della cooperativa in misura proporzionale alle caratteristiche dei prodotti conferiti. La misura degli acconti e le epoche della loro corresponsione sono stabilite dall'organo amministrativo. L eventuale saldo (ristorno) spettante a tutti i soci conferenti verra' corrisposto dopo il conguaglio tra i costi di gestione sostenuti dalla cooperativa e le trattenute sui conferimenti dei soci ad approvazione da parte dell assemblea ordinaria annuale, del bilancio di esercizio.
Parole chiave
Società cooperativa
Agricoltura
Prodotto (economia)
Plantae
Commercio
Info Legali
Florida Ortofrutticola - Società Cooperativa Agricola