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3. 1 la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. 3. 2 lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e' quello dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell art. 1, lettera a) della legge n. 381/91. 3. 3. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo procurare ai soci continuita' d occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l esercizio in forma associata dell impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. 3. 4 i criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria. 3. 5 la cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. 4. 1 considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) la fornitura di servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc. . Ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; b) il coordinamento e la gestione di servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonche' con organizzazioni di servizi; c) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. . Per conto di enti pubblici e privati nonche' con organizzazioni di servizi; d) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci-collaboratori svolgono presso terzi; e) adoperarsi affinche' ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacita' e della sua dichiarata disponibilita'; f) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione; g) l assistenza e la cura dei bambini, anziani, ragazze madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande; h) la realizzazione e la gestione di opere per l inserimento dell anziano e del disabile psichico o fisico nella societa', (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi o villaggi turistici, sale per concerti ed attivita' socio-culturali); i) la realizzazione e la gestione di centri diurni d assistenza ed incontro per minori, ragazze madri, disabili psichici e fisici ed anziani; j) la creazione di case famiglie, comunita' alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi di assistenza familiare; k) la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza per ospitalita' diurna o residenziale temporanea; l) la gestione di asili nido, centri per l infanzia, centri estivi, scuole materne, nonche' dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell ambito di quant altro puo' essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternita' ed il libero ed armonico sviluppo del bambino; m) la promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali; n) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonche' l effettuazione di indagini conoscitive; o) l istituzione e la gestione di servizi di tele-soccorso, di tele-assistenza e di tele-medicina; p) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni; q) il servizio di segretariato sociale e informa giovani; r) lo svolgimento di attivita' di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all apertura di un centro sociale giovanile; s) la gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole; t) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenze sanitarie assistenziali (r. S. A. ) per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale; u) lo svolgimento di qualsiasi altra attivita' avente obiettivi affini, complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001; la cooperativa potra' effettuare, inoltre, ogni altra attivita' connessa a quelle sopra elencate. 4. 2 la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 4. 3 la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. 4. 4 la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545-septies del codice civile.
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