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Art. 5) la cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualita', la solidarieta', l'offerta ai soci di condizioni piu' favorevoli di occasioni di lavoro, eliminando il profitto dell'intermediario. La societa' ha lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale i soci prestano la propria attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. L'attivita' della societa' cooperativa persegue, senza alcuna finalita' speculativa, i principi della mutualita' nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e seguenti del codice civile operando, entro i suddetti limiti, anche con terzi soggetti estranei alla compagine sociale. I soci della cooperativa pertanto intendono perseguire lo scopo di ottenere nuove e piu' favorevoli occasioni di lavoro per se stessi sia nell'ambito della attivita' perseguita sia, qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente, anche in altri settori di attivita', rispettivamente sotto la forma di cooperazione tra socio e societa' oppure di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita', senza scopo di lucro. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La cooperativa puo' aderire ad organismi economici o sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. La adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dall'organo amministrativo. Art. 6) la societa' ha per oggetto: - l'attivita' edile in genere ed in particolare: a) lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente, demolizione e sterri, costruzione e ristrutturazione di edifici civili, industriali e monumentali, completi di impianti e di opere connesse e accessorie, opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia, opere speciali in cemento armato, tinteggiatura e verniciatura nel settore edilizio, fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione; b) l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione e la locazione (con esclusione di quella finanziaria) di beni immobili civili ed industriali; rimane esclusa l'attivita' di gestione di immobili che non siano di proprieta' sociale essendo riservata agli iscritti all'albo degli amministratori di condominio; c) l'assunzione di lavori di facchinaggio manuale e meccanizzato per enti pubblici, statali, parastatali, locali ed anche per aziende private o da privati; d) l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio e movimentazione di depositi a custodia, nonche' servizi di magazzinaggio e movimentazione di merci e cose per conto terzi; e) il trasporto e trasloco in genere ed imballaggi. Sono escluse le attivita' per le quali e' richiesta l'iscrizione ad albi professionali. La cooperativa potra' svolgere altra attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, queste ultime comunque non prevalenti e non nei confronti del pubblico, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; c) dare adesione e partecipazioni ad enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e/o a sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, degli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; e) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei; f) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; g) la cooperativa si propone altresi' l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Ai fini della realizzazione dell'attivita' di cui sopra e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa puo' raccogliere, presso questi (iscritti a libro soci da almeno tre mesi) finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, con obbligo di rimborso. Le modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'organo amministrativo. Il tutto in conformita' alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. La societa' potra' inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi contemplata dall'art. 2545, comma 3 , lett. A) del codice civile. Le attivita' finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.
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