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Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita' artigiane, secondo quanto previsto dalla legge 443/1985 e successive modifiche: - l'attivita' artigiana di edilizia in genere, sia per conto proprio che per conto terzi; - l'attivita' artigiana di impiantistica; - l'esecuzione di scavi; - l'attivita' di costruzioni, ristrutturazioni, trasformazioni e restauri di fabbricati privati e/o pubblici; - la locazione di ponteggi; - l'esecuzione di rivestimenti plastici; - la locazione e/o noleggio di beni; - l'attivita' artigiana di giardinaggio, di manutenzione e di realizzazione di aree verdi, di potatura e di recupero di uliveti e vigneti, di raccolta dei prodotti derivanti da essi, il trattamento del terreno (concimazione e sfalcio); la realizzazione per conto terzi e per conto proprio di vivai per piante di ogni genere, con la conseguente vendita a terzi di piante in essi prodotte; la realizzazione di impianti di irrigazione di ogni genere e di servizi di sfalcio erba sia per conto proprio sia per conto terzi; la cooperativa potra', se lo riterra' vantaggioso, commercializzare il fieno derivante da tale attivita'; - l'esercizio di trasporti di persone e cose, nonche' l'autotrasporto per conto terzi di cose e/o persone, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, sia urbani che industriali; - la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata e di risulta, sia con mezzi di proprieta' sia con mezzi a noleggio o in comodato d'uso; - l'autonoleggio con o senza conducente. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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