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La societa' cooperativa si prefigge esclusivamente di svolgere attivita' a carattere mutualistico e senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attivita', il lavoro, la continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la societa' cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma sia consentito dalla legge italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla societa' cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La societa' cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la societa' cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Considerata l'attivita' mutualistica, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la societa' cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita', da svolgersi sia per conto proprio sia per conto terzi: 1) lo svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso la gestione complessiva di comunita' alloggio, case albergo, case di riposo, residenze protette, centri diurni; 2) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture; 3) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale: - di assistenza domiciliare e di base; - di assistenza tutelare; - di assistenza domiciliare integrata; - di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici; - di trasporto; - di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale; - di attivita' motoria; - di psicomotricita'; - di musicoterapia. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere, con delibera dell'organo amministrativo, tutti gli atti e concludere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria necessaria o utile al raggiungimento degli scopi sociali o, comunque, direttamente o indirettamente attinente ai medesimi; in particolare potra' stipulare ipoteche o mutui con lo stato, con gli istituti di credito, con enti autorizzati dalla legge e con societa' e ditte private. Essa potra' anche fruire di contributi, sussidi, provvidenze ed agevolazioni e di quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti o che saranno emanate in conformita' al t. U. Approvato con r. D. 1165/38 o di altre disposizioni normative sovrannazionali, nazionali, regionali, provinciali o comunali, o in virtu' di delibere assunte da altri enti pubblici e privati. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; in particolare potra' emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2514 cod civ. , nonche' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
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