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Sia per conto proprio che per conto di terzi, in italia come all'estero, le seguenti attivita': - la gestione, l'amministrazione, l'acquisto e la vendita di beni immobili aventi qualsiasi tipologia e destinazione, ivi compresi i fondi rustici e le aziende agricole, nonche' di aziende commerciali di qualunque tipo ed indirizzo merceologico, restando esclusa ogni attivita' di mediazione incompatibile ai sensi della l. 3/2/1989 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni; - la costruzione, il rifacimento ed il restauro di beni immobili residenziali, industriali, artigianali ed agricoli; - la locazione, la sub-locazione, la permuta, la manutenzione, la trasformazione e la valorizzazione dei medesimi, nonche' il loro affitto e sub-affitto; - l'esercizio diretto o in appalto o in subappalto di cantieri edili e l'esecuzione di opere edili e di urbanizzazione in genere. Al solo fine del raggiungimento del suddetto oggetto sociale, la societa' potra' compiere tutte le operazioni ad esso inerenti, e cosi' quelle mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di mutui, la concessione di ipoteche, fideiussioni ed altre forme di garanzia, purche' a favore di terzi determinati che contraggano con la societa', e dunque con espressa esclusione della concessione delle suddette garanzie a favore del pubblico in genere; assunzione di interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' o ditte aventi scopi analoghi o affini in italia e all'estero, purche' nei limiti previsti dall'art. 2361 c. C. , nonche' la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione sia in qualita' di associante che di associato, e di contratti di franchising. Le attivita' strumentali di cui al comma precedente saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia ed in misura tale da non snaturare l'oggetto principale di cui al primo comma, escludendo la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, l'intermediazione finanziaria ed il collocamento di titoli sul mercato mobiliare, nonche' tutte le attivita' di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, al d. L. Vo 1 settembre 1993 n. 385 ed al d. L. Vo 23 luglio 1996 n. 415.
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