Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere tramite le gestione in forma associata all'azienda alla quale prestano la loro attivita' di lavoro, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di soggetti diversi da soci. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi forma consenta la legislazione italiana. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione. La cooperativa non ha finalita' speculative; essa intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualita' applicandone i metodi ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione e' impegnata, in particolare si propone lo scopo di procurare lavoro ai soci alle migliori condizioni possibili di mercato. Essa e' inoltre impegnata ad esercitare le attivita' lavorative specificate nell'elenco allegato al decreto del presidente della repubblica del 30 aprile 1970 n. 602 comprese quelle preliminari, complementari ed accessorie per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle societa' cooperative, conformi alle norme di previdenza e assistenza sociale, secondo le norme ed entro i limiti e le modalita' stabilite dalle disposizioni legislative che regolano la materia. La societa' cooperativa ha per l'attivita' concernente: a) istituzione corsi di insegnamento, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, specializzazione in genere con particolare riguardo al settore estetico, medicina estetica, trucco, visagismo, acconciature ai sensi delle leggi regionali e speciali in materia: legge n. 1 del 4 gennaio 1990 sue integrazioni e modifiche; b) promozione di ogni iniziativa atta a consentire l'approfondimento delle discipline di cui alla lettera a); c) promuovere mediante scritti, congressi, seminari, viaggi studi, la conoscenza dell'estetica, del trucco, del visagismo, dell'acconciatura non solo praticamente e tecnicamente ma anche come corrente di pensiero; d) acquisto e approviggionamento delle apparecchiature, degli articoli e dei prodotti piu' idonei al perseguimento dei fini sociali; e) effettuare prove dimostrative presso terzi e a terzi; f) eseguire con i soci lavori inerenti l'oggetto sociale per terzi al fine dello sviluppo occupazionale in particolar modo giovanile, con aperture, acquisto e gestione di centri di servizi inerenti la bellezza e la cura della persona oltre a servizi presso aziende organizzate; g) promuovere corsi di insegnamento di podologia riconosciuti e non dalle leggi regionali e statali; h) sempre al fine dello sviluppo occupazionale la cooperativa potra' aprire propri centri di bellezza da propri soci qualificati; i) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per servizi inerenti l'oggetto sociale; l) usufruire di tutte le leggi regionali e statali in merito all'insegnamento delle materie di cui all'oggetto sociale. In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per cio', assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n. 1/91 e n. 197/91: a) potra' esercitare tutte quelle altre attivita' immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi; b) potra' assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o societa' (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo od affine al proprio. La societa' potra' infine aprire filiali, succursali agenzie e rappresentanze sia in italia che all'estero, potra' assumere partecipazioni in societa' estere sotto l'osservanza delle disposizioni valutarie italiane e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge. La cooperativa potra' stipulare contratti con la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza dei soci, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone, altresi' l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
Parole chiave
Società cooperativa
Formazione
Regolamento
Estetica
Mutualità
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