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L'attivita' della societa' cooperativa, senza alcuna finalita' speculativa ma seguendo i principi della mutualita' e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorita' competenti nonche' previa eventuale iscrizione in appositi albi, ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. La societa' cooperativa, senza finalita' speculative, ha per scopo di mettere in grado i soci di ricavare dal proprio lavoro il maggior reddito possibile ed assicurare ad essi ed alle loro famiglie il maggior benessere morale e materiale. Inoltre la societa' si propone di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa al fine di contrastare la disoccupazione e di dare migliori possibilita' di lavoro ai propri soci nonche' quello di incrementare, valorizzare e tutelare l'agricoltura. A tal fine sara' compito della cooperativa: a) provvedere all'acquisto, alla raccolta, alla conservazione, alla trasformazione, alla raffinazione, alla commercializzazione, al trasporto e alla vendita dei prodotti agricoli greggi e trasformati dei soci o piu' genericamente degli agricoltori che spontaneamente desiderano affidare il loro prodotto alla cooperativa, nonche' di quelli che la cooperativa acquista direttamente sul mercato; b) eseguire la ricerca applicata e la sperimentazione pratica per poter fornire ai soci referti tecnici relativi nello stesso ambiente agronomico di pertinenza della societa'; c) richiedere e ottenere dalla regione puglia, settore riforma fondiaria o dagli enti esercenti il credito agrario, mutui per opere di miglioramento fondiario, per il miglioramento delle produzioni, per la zootecnica e la meccanizzazione, per impianti per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli con tutte le agevolazioni previste dalle leggi, nonche' dallo stato i contributi in conto capitale ed ogni altra previdenza per l'agricoltura; inoltre, qualora si rendesse necessario, la societa' potra' richiedere ed ottenere il credito in forma speciale per le aziende cooperative presso istituti autorizzati; d) acquistare terreni per migliorarne le colture e ripartirli in proprieta' o in affitto ai propri soci; acquistare, assumere in concessione, affittare e comunque occupare con le forme e secondo le modalita', termini e condizioni previsti dalla normativa vigente o da quella ad emanarsi, terre incolte e comunque coltivabili; e) promuovere le iniziative attinenti agli scopi di cui ai punti precedenti svolgendo le relative pratiche; coltivare direttamente a mezzo dei propri soci, ed occorrendo, a mezzo di terzi, i terreni sotto quelle forme che si riterranno piu' opportune; ciascun socio ha l'obbligo di conferire alla cooperativa tutti i prodotti conseguiti nei propri fondi, eccezione fatta per quelli destinati al consumo familiare ed aziendale; f) procedere all'acquisto ed alla gestione di macchinari e attrezzature per la meccanizzazione dei lavori agricoli (motoaratura - trattamento antiparassitario, cure colturali in genere, raccolta dei prodotti, ecc. ) ed agevolare il miglioramento delle attrezzature dei singoli soci; g) gestire fabbricati, impianti, attrezzi utili all'attivita' organizzativa, a quella agricola, alla raccolta, conservazione, manipolazione, trasformazione dei prodotti e di ogni altro strumento atto a perseguire gli scopi indicati ed in particolare la migliore valorizzazione commerciale dei prodotti; h) provvedere all'acquisto, all'avviamento, alla costruzione ed alla gestione di impianti ed attrezzature per la raccolta, la conservazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti agricoli greggi o lavorati, zootecnici ed ortofrutticoli, dei loro sottoprodotti compresi i frigomacelli, nonche' i magazzini e gli impianti per l'approvvigionamento delle sementi, mangimi, fertilizzanti, antiparassitari, carburanti, lubrificanti agricoli e domestici ed altri mezzi necessari per la conduzione delle aziende agricole dei soci; i) provvedere alla costruzione di impianti ed all'acquisto di attrezzature per la disinfestazione dei prodotti agricoli, nonche' alla difesa delle colture dai parassiti animali e vegetali; l) procedere all'acquisto di bestiame; di mezzi tecnici, alla costruzione di impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli e dei ricavati; m) provvedere al miglioramento ed al potenziamento delle riproduzioni pregiate con particolare riguardo agli impianti di vivai e serre; n) procedere alla costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali, di acquedotti ed elettrodotti rurali compresa la manutenzione, nonche' di impianti irrigui fissi; alla manutenzione della rete scolante; o) provvedere al miglioramento della produzione e alla difesa del prodotto della terra, realizzando quel progresso tecnico delle varie coltivazioni che apparira' conforme alle condizioni ambientali, promuovendo quelle riconversioni colturali che si riterra' opportuno realizzare nel tempo; p) esercitare la pescicoltura, l'acquacoltura e gestire aziende faunistiche-venatorie; q) assumere manodopera per la raccolta, la trasformazione e la manipolazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci o acquistati direttamente dalla cooperativa; r) raccogliere ed utilizzare gli scarti provenienti dalle lavorazioni agricole al fine di produrre energia o altro; s) raccogliere gli scarti provenienti dalle lavorazioni agricole al fine di venderli, anche parzialmente lavorati, ad altre aziende che utilizzano lo stesso ciclo produttivo di cui alla lettera r); t) la cooperativa potra' inoltre partecipare a gare ed appalti per la manutenzione del verde pubblico e privato e potra' effettuare lavori di bonifiche ambientali; u) effettuazione di lavori per conto di terzi, utilizzando in via prioritaria prestazioni lavorative dei soci e quando queste non siano sufficienti anche quelle di non soci; z) svolgere lavori connessi all'attivita' principale come regolamentato e legiferato ai sensi dell'art. 34-bis del d. P. R. 633/72. Per l'attuazione degli scopi di cui alle lettere q), r) ed s) la cooperativa potra' richiedere finanziamenti anche di tipo agevolato. Nello svolgimento della propria attivita' la cooperativa potra' usufruire delle leggi e delle agevolazioni previste a livello comunitario, a livello nazionale ed in particolare per il territorio del mezzogiorno, anche avvalendosi della direzione di un tecnico designato dagli organi competenti. La cooperativa, allo scopo di rendere piu' efficace la sua azione, potra' aderire ad organismi consortili provinciali, regionali,nazionali o del mercato comune europeo. Per il conseguimento dello scopo sociale, la societa' potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, quali la stipulazione di contratti di appalto con enti pubblici e privati, l'acquisto, l'affitto e la vendita di aree, fabbricati, utensili, macchinari e beni di ogni genere necessari per il conseguimento dello scopo sociale; potra' assumere mutui e finanziamenti. Al fine di rendere piu' efficace la sua azione, la societa' potra' promuovere dei benefici di cui alla legge 28/2/1986 n. 44, recante conversione in legge, con modificazioni, del d. L. 30/12/1985 n. 786, riguardante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel mezzogiorno, e di tutte le altre disposizioni emanande di favore. Essa puo' inoltre compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare intesa al conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese aventi oggetto affine o connesso a quello sociale, con espressa esclusione delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, quali previste e disciplinate dal vigente testo unico in materia bancaria e creditizia. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. In ogni caso la cooperativa deve utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dei soci. E fatto espresso divieto: - di distribuire dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - di distribuire riserve tra i soci cooperatori; e' fatto obbligo, in caso di scioglimento della societa', di devolvere l intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
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