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Art. 4) scopo la cooperativa e' retta dai principi della mutualita', non ha fini di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della collettivita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi e didattici (art. 1 legge 381/91, lettera a). La cooperativa: - si avvale, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci, nonche' degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. - puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi, nel rispetto dei requisiti della cooperazione sociale e della mutualita' prevalente. La cooperativa, attraverso l'istituzione di asili-nido, scuole materne ed elementari, corsi di recupero e/o integrazione scolastica, intende promuovere nel quadro di un rapporto famiglia-infanzia-societa', un processo di socializzazione omogenea per i bambini ed i ragazzi di ogni condizione socio-culturale, offrendo a tutti ampie opportunita' di esperienze educative sul piano intellettivo e formativo ed intende fornire continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociale e professionali per i soci lavoratori. I soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici. Art. 5) oggetto la cooperativa ha per oggetto le seguenti attivita': * organizzazione e gestione di scuola materna per l'infanzia privata e/o paritaria, asili nido e strutture scolastiche ed educative in genere, fissando i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici; * organizzazione e gestione doposcuola e soggiorni estivi o invernali per ragazzi e promozione di ogni genere di attivita' parascolastica; * organizzazione e realizzazione di manifestazioni, feste e servizi di animazione in genere per fanciulli, adolescenti, ludoteca e relative attivita' ricreative; * organizzazione e realizzazione di corsi di formazione professionale, viaggi ed escursioni; * svolgimento di attivita' educative, formative, di supporto scolastico ed extrascolastico per i minori; * attivita' di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, refezioni e trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale. La cooperativa potra' inoltre: a) obbligarsi tramite convenzione con enti pubblici o privati o con lo stato per la gestione di quanto sopra previsto e ricevere contributi dagli stessi; b) provvedere per conto dei soci all'acquisto di libri di testo, di altro materiale o documentazione, nonche' di sussidi didattici o audiovisivi; c) favorire tutte quelle iniziative quali conferenze, seminari, 'stage' che curino l'approfondimento delle materie di studio integrandole ed ampliandole, nonche' favorire la partecipazione dei genitori alle attivita' formative e socio culturali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, la cooperativa potra' compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo di amministrazione necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresa la prestazione di garanzie reali o non reali a favore di terzi e l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese, che svolgano attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie. La societa' potra' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e dei regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, cosi' come previsto dalle leggi vigenti in materia, potra' usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale e richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che da enti regionali e locali e della comunita' europea.
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