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Oggetto: 1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa 2. Formazione universitaria e post- universitaria; 3. Formazione extra- scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; 4. La gestione di asili nido, scuole per l' infanzia e primaria; la societa' potra' altresi' svolgere attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell' ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un' area economica svantaggiata situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l' accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l' obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un' esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile. Nell' ambito delle attivita' didattiche sopra elencate la societa' potra' svolgere l' attivita' a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e il corrispettivo medio( cm) percepito dalla scuola paritaria sara' inferiore al costo medio per studente( cms), annualmente pubblicato dal ministero dell' istruzione, dell' universita' e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all' art. 4, comma 3, lettera c) del decreto del ministro dell' economia e delle finanze n. 200 del 2012 la societa', comunque, si inibisce espressamente il compimento di funzioni riservate in modo esclusivo dalla legge agli iscritti agli albi professionali e dovra' avvalersi, qualora sia necessario per i servizi suddetti, di professionisti all' uopo abilitati ed iscritti negli appositi albi, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, allo scopo di conseguire l' oggetto sociale e quindi in funzione strumentale e non prevalente. Restano dunque escluse tutte quelle attivita' che la legge riserva agli iscritti in appositi albi professionali, o per le quali la legge richiede speciali autorizzazioni o qualifiche di cui la qui costituita societa' sia sprovvista, nel qual caso la societa' si propone di svolgere le sole attivita' di carattere organizzativo strumentali ai settori di attivita' innanzi indicati. Per l' espletamento dell' attivita' sociale la societa' puo', in via secondaria, con esclusione delle attivita' riservate ex leggi nn. 1/ 1991 e 197/ 1991, e d. Lgs. Nn. 385/ 1993 e 58/ 1998: a) compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, compresi l' acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; b) richiedere qualsiasi forma di finanziamento ad istituti di credito, banche, societa' e privati; c) assumere partecipazioni ed interessenze in societa' ed imprese nel rispetto delle disposizioni di legge, ed in ogni caso non a fini di collocamento; d) partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese. Per l' espletamento dell' attivita' sociale la societa' potra' inoltre:- contrarre mutui e ricorrere qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con societa' e privati, all' uopo concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali;- compiere qualsiasi operazione commerciale;- assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi attivita' affine, analoga o connessa alla propria, ma non ai fini di collocamento. Sono tassativamente escluse l' attivita' professionale, riservata ai sensi della vigente normativa, l' esercizio in via professionale delle attivita' di sollecitazione e raccolta del pubblico risparmio, e/ o erogazione del credito, l' esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attivita' previste come riservate dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, l' erogazione del credito al consumo, l' esercizio dell' attivita' di leasing finanziario e in genere l' attivita' riservata dalla legge alle societa' di intermediazione mobiliare e finanziaria. La societa' puo', infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con enti pubblici, istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, nonche' accordare fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi. Art. 3. ( scopo sociale) la societa' impresa sociale non ha scopo di lucro inteso in senso soggettivo: pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell' attivita' statutaria, o ad incremento del patrimonio della societa'. Essa puo', tuttavia, destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell' indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall' istat per il periodo corrispondente a quello dell' esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l' emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all' interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; essa puo', inoltre, destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci della presente impresa, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilita' sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'o 3 comma 3 lettera a d. Lgs. 112/2017.
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